Due anni di pandemia hanno creato una grave emergenza economica. Le difficoltà economiche hanno colpito in particolare il settore della casa. Molti si sono trovati nell’impossibilità di pagare l’affitto mettendo anche in difficoltà i proprietari dell’immobile.
Per chi ha una casa locata e non percepisce l’affitto, uno dei problemi principali è quello del pagamento delle tasse sui canoni di locazione non riscossi. L’articolo 26 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), la legge 917/86, indica che i redditi fondiari concorrono a formare il reddito complessivo. Quindi, i soggetti che possiedono immobili a titolo di proprietà e locati, devono pagare le imposte sul canone d’affitto.
L’articolo 26 del TUIR è stato modificato dal decreto legge n. 34/2019 convertito con la legge 58/2019. Secondo questa modifica il proprietario di casa locata può non pagare le imposte sui canoni d’affitto non incassati. Le condizioni sono che il titolare dell’immobile abbia fatto partire verso l’inquilino una ingiunzione di pagamento o una intimazione di sfratto per morosità. In pratica il decreto permette al proprietario dell’appartamento di non pagare le imposte nel caso in cui il locatario sia moroso, a queste condizioni.
Zero tasse da pagare per i proprietari delle case in affitto per cui ricorrono queste condizioni
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Perciò, chi ha un immobile locato può non pagare le imposte sui redditi da locazione se ricorrono tre requisiti. L’immobile deve risultare affittato ad uso abitativo. Il conduttore dell’immobile risulta inadempiente rispetto ai canoni locativi. Il proprietario dell’appartamento ha proceduto con intimazione di sfratto per morosità ho ha inviato una ingiunzione di pagamento. Quindi, rispetto al testo precedente, il decreto legislativo 34/2019 prevede che non sia più necessario attendere la conclusione della procedura di sfratto per morosità.
Lo stesso decreto 34/2019 prevedeva che questa norma entrasse in vigore con i contratti d’affitto stipulati a partire dal 1° gennaio 2020. La conversione del decreto legge 41/2021 modifica questa indicazione. La modifica prevede che questa norma sia effettiva sui canoni di locazione non percepiti a partire dal 1° gennaio 2020. Quindi anche su contratti d’affitto stipulati precedentemente a questa data.
Quindi potrebbero anche esserci zero tasse da pagare per i proprietari di casa locata, che non avessero percepito alcune mensilità arretrate. Questi dovrebbe mettere in atto queste 2 azioni, inviare all’inquilino un’ingiunzione di pagamento o un’intimazione di sfratto. Attenzione, anche se il titolare dell’immobile ottiene un credito di imposta dallo Stato, comunque deve inserire i canoni non percepiti in dichiarazione dei redditi. Questi devono essere indicati nel quadro B del 730 o nel Modello dei redditi, codice 4 nella colonna 7, quella dei casi particolari.
Un contratto d’affitto vantaggioso
Il problema della casa in Italia è annoso. Nel recente passato vari Governi hanno introdotto politiche fiscali che potessero favorire l’ampliamento dell’offerta. Proprietari e inquilini possono scegliere tra vari contratti di locazione. Il canone d’affitto concordato è una delle soluzioni più adottate. Infatti, questo contratto applica una tassazione fiscale agevolata e vantaggiosa sia per il proprietario che per il locatario. Mentre per quanto riguarda le imposte sulla locazione oggi un titolare di immobili può decidere di scegliere la strada della cedolare secca. Ovvero pagare un’imposta fissa sul canone d’affitto percepito.
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