La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 8482 del 15/03/2022, ha chiarito alcuni rilevanti profili in tema di finanziamenti soci e ricavi occulti. Nella specie, la Commissione Tributaria Regionale aveva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate. Il contenzioso riguardava un accertamento emesso nei confronti dei soci di una s.a.s.., per ricavi non contabilizzati e costi non inerenti e non deducibili. Il giudice d’appello evidenziava che, nella prova per presunzioni, la relazione tra il fatto noto e quello ignoto non deve avere carattere di necessità.
Versamenti in contanti nelle casse sociali possono rappresentare ricavi occulti. Studiamo il caso.
È infatti sufficiente che l’esistenza del fatto ignoto derivi come conseguenza dal fatto noto secondo il canone di ragionevole probabilità. E il fatto noto, nella specie, era dimostrato da una serie di versamenti infruttiferi per contanti, eseguiti dai soci nelle casse della società. I soci non avevano del resto fornito attendibili giustificazioni in ordine ai pagamenti eseguiti in contanti.
Il giudizio in Cassazione
Indice dei contenuti
Avverso tale sentenza i soci e la società proponevano ricorso per cassazione, deducendo, tra le altre, la violazione della regola di riparto dell’onere della prova. Il giudice d’appello, secondo i ricorrenti, era incorso in errore nell’aver desunto dai versamenti eseguiti dai soci nelle casse della società l’esistenza di ricavi occulti. In realtà, il versamento in favore della società poteva essere infatti effettuato dal socio utilizzando, in tutto o in parte, il proprio patrimonio. Tale elemento difettava dunque del requisito della gravità, laddove sarebbe stato necessario espletare indagini bancarie per dimostrare l’impossibilità economica dei soci ad effettuare finanziamenti.
La decisione
Secondo la Suprema Corte la censura era infondata. Evidenzia la Cassazione che il giudice d’appello aveva correttamente valorizzato la circostanza che i soci avevano provveduto ad effettuare versamenti nelle casse della società.
Versamenti in contanti nelle casse sociali possono rappresentare ricavi occulti
Peraltro, versamenti in contanti, a titolo infruttifero, e in assenza della dimostrazione, da parte dei soci, della provenienza delle somme. Era dunque verosimile ritenere che versamenti nelle casse sociali rappresentassero ricavi occulti. Così come era legittimo l’accertamento che ricostruiva i ricavi da un’anomala ricostituzione della cassa sociale. Tale presunzione di “ricavi occulti” era infatti certamente grave e precisa, e dunque sufficiente a legittimare un accertamento analitico/induttivo del reddito di impresa.
Lettura consigliata
L’erronea liquidazione in fattura dell’IVA non legittima la detrazione dell’imposta