Veramente possiamo perdere i benefici della rottamazione e per pochi euro? Vediamo cosa ha deciso la Cassazione con l’ordinanza n. 26309/2020.
Ebbene, essa ha risposto positivamente al quesito, stabilendo che perde la definizione agevolata di che trattasi, la società che sbaglia di pochi euro l’importo versato per l’IRAP. Più specificamente, gli Ermellini hanno confermato la decadenza di una società dalla possibilità di accedere alla rottamazione. Prevista in occasione del sisma di Catania. E ciò, per aver omesso di versare soli 4 euro in meno rispetto a quanto dovuto per l’IRAP.
Vediamo le ragioni per le quali si è giunti a questa conclusione.
La vicenda giudiziaria
Indice dei contenuti
Veramente possiamo perdere i benefici della rottamazione per pochi euro? Vediamo cosa ha deciso la Cassazione. E ripercorriamo la relativa vicenda giudiziaria.
Una società si avvaleva delle disposizioni previste in favore dei soggetti residenti nei territori colpiti dal terremoto nell’ottobre del 2002. Pertanto, decideva di accedere alla definizione agevolata dei debiti fiscali. E ciò in base a quanto previsto dalla Legge n. 296/2006.
Quest’ultima prevedeva la possibilità di saldare le somme dovute, attraverso il pagamento del 50% dell’importo. Il tutto, con possibilità di avvalersi anche della rateizzazione. La società provvedeva, quindi, al versamento delle rate scadute. Tuttavia, erroneamente, pagava una delle rate, per un importo inferiore di 4 euro rispetto al dovuto.
Di talché, l’Agenzia delle Entrate le negava l’accesso alla definizione agevolata. Senonché, la società contribuente ricorreva prima alla Corte Tributaria Provinciale che rigettava il ricorso. E poi a quella Regionale che, invece, lo accoglieva. Tuttavia, l’Agenzia ricorreva in Cassazione.
Decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione, come anticipato, ha accolto il ricorso dell’Agenzia. La ragione è da rinvenire, semplicemente, in una lettura della norma di riferimento. Ossia dell’art. 1 comma 1011 della Legge n. 296/2006.
Da essa emergerebbe che non è prevista la decadenza dalla definizione agevolata del beneficiario, se questi versa parzialmente la prima rata. Ciò in quanto si ha la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso. Previsto proprio per emendare errori, carenze o omissioni dei versamenti di imposta.
Nonostante ciò, tuttavia, la contribuente non vi ha fatto ricorso, omettendo di allegare finanche l’errore scusabile. Di talché, la Cassazione ha deciso per la non operatività della scusante. Oltre che per la decadenza dal beneficio, confermando la posizione adottata dall’Agenzia delle Entrate.