Anche il Fisco nazionale si sta muovendo per intercettare chi costantemente investe, compra o vende queste nuove monete nella sua forma più naturale.
Spesso in tv si sentono notizie su come alcuni personaggi investendo piccoli capitali in criptovalute si siano arricchiti. In realtà valute virtuali e criptovalute sono sempre più sotto gli occhi del Fisco italiano.
Sorge subito una domanda, ma avranno pagato le relative imposte su questi guadagni?
Questo tipo di accertamenti, ovviamente, spetta agli istituti preposti e a fare tale attività accertativa ovviamente in prima linea l’Agenzia delle Entrate e la Guarda di Finanza.
Più volte, anche in altre pubblicazioni, in relazione a queste nuove monete abbiamo sempre scritto che tali investimenti devono essere indicati nel quadro RW della dichiarazione Unica nell’anno d’imposta nei quali vengono comprati o detenuti.
Devono sempre essere indicate nella dichiarazione fiscale
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Ribadiamo il concetto, sempre.
La novità?
L’Agenzia delle Entrate, in una risposta ad un interpello n.788/201, chiarisce una volta per tutte che le criptovalute devono essere obbligatoriamente e sempre indicate nel relativo quadro RW della dichiarazione dei redditi. Anche se detenute nella sua forma virtuale ovvero “in Wallet” con doppia chiave privata. Questa risposta è comunque in linea con i principi dell’ordinamento tributario nazionale per quanto riguarda gli Investimenti patrimoniali e finanziari esteri detenuti da persone fisiche residenti in Italia. Si precisa che sono tenute alla compilazione di questo quadro del modello fiscale anche le società semplici e gli enti non commerciali.
La platea soggetta a quest’obbligo fiscale è veramente notevole
In pratica tutti quelli che hanno acquistato, venduto e/o detenuto monete virtuali nella sua forma classica di “Wallet” con doppia chiave privata, in pratica chi le ha detenute all’interno di una chiavetta, computer o microchip o presso gestori atti a tale incombenza per grossi importi.
In questo modo l’Agenzia delle Entrate non si discosta da quanto affermato in documenti precedenti, siamo ormai difronte ad una vera e propria prassi.
Valute virtuali e criptovalute sempre più sotto gli occhi del Fisco italiano
Il punto legislativo sul quale l’Agenzia basa il proprio ragionamento è la sentenza della Corte di Giustizia UE del 22/10/2015, causa C-264/14, con la quale le operazioni in valuta virtuale vengono assimilate alle operazioni in divise, banconote o monete con valore “liberatorio”.
Queste valute virtuali non devono, però, essere indentificate come valute ma come veri e propri beni virtuali, si parla quindi di crypto assets.
Sono dei veri e propri beni da dichiarare nel quadro RW, alla stessa stregua di un bene immobile.
Questa indicazione avviene a pochi giorni dal termine per l’invio della dichiarazione mod. 2021 per anno imposta 2020, con scadenza al 30/11/2021. Sarebbe opportuno fare buona nota e provvedere ad effettuare la compilazione del quadro RW nella dichiarazione dei redditi, se ancora da inviare.
Per chi ha già effettuato l’invio delle stessa, predisporre una nuova dichiarazione correttiva sempre nei termini, e senza sanzioni.
Trascorso questo lasso di tempo, potremmo sempre nei 90 giorni successivi alla scadenza del 30/11/2021 inviare dichiarazione correttiva/integrativa con pagamenti minimi delle sanzioni.
La dichiarazione trasmessa nei 90 giorni, è bene ricordare, è sempre considerata una dichiarazione valida.