Valgono come anni di contributi anche quelli delle casalinghe o delle disoccupate che hanno avuto figli, ma serve presentare questa domanda all’INPS

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Le donne e la pensione sono un argomento assai particolare. Comunemente si dice che le donne sono penalizzate dalle regole del sistema previdenziale italiano. Troppo collegate ai lavori di cura per raggiungere anche solo i 20 anni che servono comunemente per la pensione di vecchiaia. In pratica, le donne hanno serie difficoltà a raggiungere una determinata soglia contributiva soprattutto per via dei figli e delle gravidanze. Ma poche sanno che anche la gravidanza può essere un veicolo per raggiungere un determinato ammontare di contributi versati. Ed anche se non sono assunte durante il periodo che precede il lieto evento.

Valgono come anni di contributi anche quelli delle casalinghe o delle disoccupate che hanno avuto figli, ma serve presentare questa domanda all’INPS

Le donne con pochi anni di contributi possono tirare un sospiro di sollievo perché l’INPS ha uno strumento che consente di sfruttare come contribuzione il periodo di maternità. Nulla di nuovo se si pensa alla lavoratrice dipendente che si può assentare dal lavoro godendo delle tutele della maternità INPS. Dai 3 mesi antecedenti il parto ai 2 mesi successivi alla nascita, la lavoratrice ha diritto all’indennità di maternità con copertura figurativa. I periodi di astensione obbligatoria, come si chiamano questi periodi di assenze retribuite della lavoratrice, valgono sia per il diritto alla pensione e quindi per i contributi, che per l’importo della pensione.

Anche senza lavoro maternità utile per i contributi

Non ci sarà retribuzione perché non può essere diversamente, ma anche alla disoccupata in maternità spettano determinati vantaggi.  La contribuzione figurativa è salvaguardata anche per le madri che hanno un figlio senza godere della maternità indennizzata INPS. Pertanto, anche le madri senza lavoro possono godere della contribuzione figurativa alla pari di chi gode dell’interruzione obbligatoria del lavoro per gravidanza e puerperio come si legge sul sito dell’INPS. Fu una famosa riforma delle pensioni, quella conosciuta come riforma Amato del 1992 a salvaguardare queste situazioni. Infatti furono estesi gli accrediti della contribuzione figurativa anche per i periodi collocati esternamente ai rapporti di lavoro. L’unico limite è che ci devono essere accreditati almeno 5 anni di contribuzione effettiva da lavoro per queste donne e che ogni gravidanza da diritto al massimo a 5 mesi di contribuzione.

Anche l’interruzione facoltativa, che è quella che le lavoratrici possono utilizzare dopo quella obbligatoria, da diritto alla contribuzione figurativa. Va ricordato infine che la contribuzione figurativa per questi periodi, a differenza di quelli da disoccupazione, cassa integrazione o mobilità, devono essere richiesti dalla lavoratrice tramite domanda all’INPS. In definitiva, valgono come anni di contributi figurativi utili alla pensione anche questi particolari periodi, ma occorre adempiere all’obbligo di istanza.

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