Finalmente, una decisione che va nella direzione giusta.
La sentenza della Cassazione (che di sicuro farà discutere) del 2 Febbraio 2021 n. 2243, ha dichiarato illegittimo l’accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate senza aver effettuato il preventivo contraddittorio con il contribuente.
Dopo anni e anni, un principio: quello di legalità anche negli accertamenti tributari. La mancata osservanza dei diritti dello Statuto del Contribuente comporta l’illegittimità dell’atto impositivo emesso in palese violazione dello Statuto medesimo.
Le regole sono imperative per tutti, anche per gli enti accertatori
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Il principio base è quello che il rispetto delle regole deve avvenire da entrambe le parti, in particolare da parte dell’Amministrazione Finanziaria che gode, per legge, di un potere autoritativo. Per controbilanciare questo potere, la stessa legge ha previsto delle garanzie a favore del contribuente. Alcune di queste garanzie sono contenute nello “Statuto dei diritti del contribuente” (D.L.212/2000).
In particolare l’Art.12 comma 7 dello Statuto dispone che “Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.“
Pertanto, l’emissione dell’accertamento senza aver atteso il decorso dei 60 giorni di tempo va cassato e respinto in quanto illegittimo (il termine è disposto a garanzia del contribuente: è lui che deve valutare se presentare osservazioni o richieste in questo lasso di tempo).
I comportamenti degli Uffici Fiscali, molto spesso al limite della legalità, con prassi che sovente sono in palese violazione dello Statuto del Contribuente, almeno questa volta sono stati considerati illegittimi.
Durante un accertamento fiscale che ricordiamo è sempre un procedimento amministrativo, le garanzie del cittadino/contribuente sono il limite di legge per il Fisco. Troppo spesso, per motivi di politiche di bilancio, l’attività accertativa è stata indirizzata verso la mera riscossione delle imposte e delle relative sanzioni: l’obiettivo era fare cassa.
Una sentenza della Cassazione che farà discutere
Oggi con questa sentenza, la violazione dei diritti del contribuente (si ripete, diritti sanciti in un apposito atto legislativo) dovrà doverosamente essere riconsiderata. E anche più attentamente studiata, in quanto non potrà più essere presa come una semplice e lieve irregolarità procedimentale.
Tale violazione di legge investe complessivamente tutto il rapporto tra il cittadino e le istituzioni predisposte all’accertamento. Questa sentenza, stabilendo l’illegittimità dell’atto e il suo completo annullamento, non fa che riconfermare un principio di legalità.
Il caso specifico riguarda una situazione piuttosto usuale nella pratica: l’accesso da parte dell’Agenzia delle Entrate presso le sede di una azienda per l’acquisizione di documentazione e la notifica dell’avviso di accertamento prima de decorso dei 60 giorni garantiti al contribuente per consentirgli una adeguata difesa.
Tale inosservanza , ha sentenziato la Suprema Corte, determina, ipso facto, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso prima del tempo. E questo anche nel caso di brevi accessi da parte dei controllori.
Si pensi al caso limite, di un accesso presso i locali dell’azienda che duri un solo giorno. Anche in questo caso deve comunque essere garantito il rispetto dello Statuto dei diritti del contribuente e pertanto l’eventuale atto accertativo non potrà essere emesso prima del decorso del 60° giorno dal termine dell’accesso.
Cosa stabilisce la Corte
Riguardo alla sentenza della Cassazione che farà discutere, la Corte stabilisce inoltre che il completo annullamento dell’atto impugnato fa decadere anche l’accertamento della violazione contestata. Ciò fa venir meno l’atto di irrogazione delle sanzioni nel suo complesso.
Una sentenza che avrà sicuramente importanti effetti sui numerosi processi in corso e anche su eventuali accertamenti futuri.
Attenzione, però, non è tutto oro quel che luccica. La sentenza è sicuramente pregevole ed avrà importanti conseguenze in ambito contenzioso, ma chi scrive rileva almeno 2 limiti.
Il primo è che lo stesso art.12 comma 7 dello Statuto dei diritti del contribuente prevede che il termine di 60 giorni possa essere disatteso dall’Amministrazione in casi di particolare e motivata urgenza.
Il secondo è che, in passato (anche sull’argomento specifico) abbiamo assistito ad ordinanze della Cassazione che contraddicevano precedenti ordinanze della medesima Corte. Pertanto, i colleghi tributaristi che la citeranno nei loro ricorsi, si vedranno sicuramente opporre dall’Amministrazione le numerose ordinanze della stessa Cassazione. Ordinanze che in passato hanno valutato il termine di 60 giorni non vincolante.