Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate arriva a seguito di domanda del collegio dei geometri di Ancona. Inizialmente la normativa sulla regolarità edilizia sembrava così vincolante che sorgeva spontanea la domanda. Ma davvero un piccolo abuso edilizio fa sempre perdere il Superbonus 110? La domanda è sorta in relazione ad un edificio per il quale pendeva domanda di condono per un piccolo abuso non ancora sanato.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate è la n. 910- 1 del 2020. Dice l’Agenzia che se gli abusi sono di lieve entità e quindi sanabili si può accedere alla facilitazione del Superbonus 110. L’Agenzia spiega anche quale documentazione ulteriore produrre in questo caso. Occorre produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. In essa il dichiarante dovrà indicare la data in cui inizieranno i lavori in regime di Superbonus. Per gli interventi in programma bisogna spiegare per quale ragione rientrano nell’agevolazione.
Si al Superbonus anche con un piccolo abuso edilizio
Indice dei contenuti
Si comincia a capire, allora, che non sempre un piccolo abuso edilizio fa sempre perdere il Superbonus 110. In pratica, come in tutte le pratiche Superbonus 110, bisogna spiegare che sono lavori che consentono di raggiungere il miglioramento di due classi energetiche dell’edificio. Occorre anche distinguere tra interventi trainati e trainanti e rispettare i massimali di spesa previsti dal bonus. Si potrà chiedere il bonus anche per gli immobili urbanisticamente non perfettamente conformi, ma sanabili.
Gli interventi cui si può dare inizio nonostante l’abuso
Occorre però che gli interventi che si è deciso di realizzare rientrino in quelli cosiddetti di edilizia libera. Non devono essere necessari titoli autorizzativi che potrebbero essere negati proprio perché l’immobile non è conforme. La volontà dell’Agenzia delle Entrate è nel senso di rendere ampiamente fruibile il bonus. Ciò perché è importante per il Fisco lo scopo finale di questa normativa, ossia far emergere il lavoro nero in edilizia.
La conclusione esplicita dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia afferma espressamente che non deve essere di ostacolo la circostanza per cui il condono edilizio non si sia ancora concluso. La lentezza dell’amministrazione nel concludere il condono andrebbe ingiustamente a gravare sul privato proprietario.