Il TFR per i dipendenti pubblici crea un continuo malcontento sotto vari aspetti. Il primo riguarda la diversità di erogazione tra settore pubblico e privato. I dipendenti del settore privato lo percepiscono subito alla cessazione del rapporto di lavoro. Mentre, i dipendenti del settore pubblico devono attendere anni. Per ovviare a questo divario, il Decreto Legge n. 4/2019 ha instaurato l’anticipo TFS; ma ci sono voluti due anni per l’effettiva entrata in vigore. Un’altra questione esaminata dai Giudici della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28289/2021, riguarda il TFR da parte di una lavoratrice con contratto a termine riassunta a tempo indeterminato. I giudici hanno determinato che il TFR per i dipendenti pubblici è riconosciuto sempre alla cessazione del rapporto di lavoro.
Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione
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Il caso riguarda una lavoratrice del Ministero della Giustizia assunta il 2 dicembre 2020 con contratto a tempo determinato prorogato fino al 28 dicembre 2008. La lavoratrice aveva rassegnato le dimissioni poiché attendeva la stabilizzazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La sottoscrizione del nuovo contratto è avvenuta con decorrenza dal 29 dicembre 2008.
L’INPS si opponeva all’erogazione del TFR maturato fino al 28 dicembre 2008, in quanto il nuovo rapporto di lavoro era iniziato nello stesso giorno delle dimissioni. Quindi, a parere dell’ente, si presentava una continuità previdenziale che non consentiva la liquidazione del TFR accantonato. Inoltre, l’INPS, evidenziava che le mansioni della lavoratrice non erano cambiate nel passaggio di contratto.
TFR per i dipendenti pubblici è riconosciuto sempre alla cessazione del rapporto di lavoro
Il parere della Cassazione si basa su una precedente sentenza delle Sezioni Unite Civili, la n. 24280/2014. Nella quale, i giudici affermano che il TFR ai dipendenti pubblici spetta in qualsiasi caso di cessazione di rapporto di lavoro.
Secondo tale orientamento anche la recente sentenza della Cassazione della Sezione lavoro, la n. 5895/2020. Nella sentenza i giudici considerano irrilevanti la continuità temporale di più rapporti di lavoro. Invece, assume rilievo ai fini dell’esigibilità del TFR la cessazione del servizio.
I giudici rigettano la tesi dell’INPS imponendo il pagamento del trattamento di fine rapporto alla lavoratrice.