La pensione ai superstiti è il trattamento pensionistico riconosciuto in caso di decesso del pensionato o dell’assicurato in favore dei familiari superstiti. Il superstite è colui che risulta a carico dell’assicurato o del pensionato deceduto, sussistendo le condizioni di non autosufficienza economica e di mantenimento abituale. Tant’è che la pensione di reversibilità non è per sempre e può perdersi al verificarsi di determinate situazioni. Mentre per quanto riguarda il requisito della vivenza a carico si fa riferimento alla convivenza del superstite con il dante causa.
Fino ad oggi in caso di ex-coniuge occorreva che fosse intervenuta la pronuncia di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Nonché, si richiedeva che l’ex-coniuge fosse anche titolare dell’assegno divorzile. Ebbene, le cose da oggi cambiano in virtù della circolare dell’INPS n.19 del 1° febbraio 2022. Arriva infatti un terremoto dall’INPS che pagherà la pensione di reversibilità anche nel seguente caso. Si assiste infatti ad un vero e proprio cambio di rotta perché l’Istituto abbraccia un nuovo orientamento giurisprudenziale che renderà felice un’ampia fetta di cittadini.
Ecco il precedente e il nuovo orientamento
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In particolare, la Circolare INPS n. 19 richiama l’art.22 della L. n.903/1965 che riconosce il diritto al tale forma di pensione al coniuge superstite. Pertanto precisa che la norma non richiede quale requisito per il riconoscimento della pensione la vivenza a carico del defunto, ma unicamente il rapporto coniugale.
In tale ottica anche il coniuge separato ha diritto alla pensione ai superstiti. Tuttavia si è sostenuto che in ipotesi di addebito della separazione, il coniuge ha diritto alla pensione ai superstiti soltanto qualora sia titolare di assegno alimentare. Pertanto, si è subordinato tale diritto, per il coniuge separato, per colpa o addebito con sentenza definitiva, al diritto agli alimenti gravante sul coniuge deceduto.
Ma giurisprudenza costante della Cassazione ha affermato che non può esservi alcuna differenza di trattamento per il coniuge separato, in base al titolo della separazione. Ovvero, nell’ipotesi di separazione, con o senza addebito, trova applicazione l’art.22 della Legge n.903/1965. Quest’ultima, infatti, non richiede il requisito della vivenza ma soltanto il rapporto coniugale col defunto.
Pertanto qualora ci si trovi innanzi ad una separazione con addebito e senza assegno alimentare, ciò che rileva per il riconoscimento della pensione è il rapporto coniugale. In tale ottica il coniuge superstite avrà diritto alla pensione di reversibilità o indiretta.
Terremoto dall’INPS che pagherà la pensione di reversibilità anche a questo nuovo avente diritto a fronte di una semplice domanda
L’INPS pertanto con la suddetta circolare afferma che il coniuge separato con addebito o per colpa senza diritto agli alimenti è equiparato al coniuge superstite.
Pertanto, anche nei suoi confronti opererà la presunzione di vivenza al momento della morte del coniuge e avrà diritto alla pensione ai superstiti. Quindi tutte le domande presentate dal 1° febbraio e quelle ancora pendenti dovranno tenere conto del presente principio. Inoltre potranno essere riesaminate, su istanza degli interessati le domande respinte purché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.
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