Superbonus e parcelle dei professionisti, come mettersi al sicuro dal Fisco

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Tra i tanti dubbi sul Superbonus, e se conviene optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito. Un aspetto che crea confusione è il trattamento dei costi dei professionisti, che intervengono nella realizzazione dell’iter per beneficiare del Superbonus al 110%. Analizziamo e cerchiamo di capire la normativa sul Superbonus e parcelle dei professionisti, come mettersi al sicuro dal Fisco.

Asseverazioni e visti di conformità

Il Superbonus è una misura burocratica e complessa. Il Decreto Legge n. 34/2020 all’articolo 119 ha precisato che gli interventi, che danno diritto all’agevolazione, debbano essere oggetto di asseverazione nel rispetto dei requisiti tecnici. Inoltre, devono considerare la congruità delle spese sostenute.

Nel caso il contribuente opti per lo sconto in fattura o la cessione del credito, è richiesta l’apposizione del visto di conformità dei dati relativi alla sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. I costi sostenuti per il visto di conformità e per le asseverazioni sono spese detraibili.

Inoltre, sono detraibili anche le spese sostenute per la progettazione e tutte le spese professionali connesse alla realizzazione degli interventi che danno diritto al Superbonus 110%. La condizione che permette la detraibilità è che l’intervento a cui si riferiscono i costi sostenuti sia effettivamente realizzato (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24/2020).

Superbonus e parcelle dei professionisti, come mettersi al sicuro dal Fisco

Il punto cruciale che desta molte preoccupazioni da parte dei contribuenti riguarda la correttezza delle differenti modalità per la contrattualizzazione delle prestazioni professionali.

Quando si parla di Superbonus e parcelle dei professionisti, come mettersi al sicuro dal Fisco? Sono possibili tre modalità.

La prima è la modalità diretta, ossia conferire un mandato dal soggetto committente dei lavori al professionista. Quest’ultimo emetterà una fattura al committente. Questa modalità è considerata poco efficiente, nel caso in cui il contribuente opti per lo sconto in fattura o la cessione del credito. Questo perché estende anche ai professionisti l’onere di gestione, o della rinuncia dell’opzione, creando un esborso economico.

La seconda modalità, invece, è quella indiretta: conferire il mandato dal committente al professionista, ma con conferimento di delega di pagamento al general contractor. Anche questa modalità sembra presentare un probabile rischio, derivato dall’interpretazione restrittiva dell’art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020. In quanto, le somme anticipate per nome e per conto del cliente andrebbero a confluire nel regime di esclusione IVA. Inoltre, seguendo l’interpretazione restrittiva, sembrerebbero non scontabili. Necessita in questo caso, un rapido chiarimento dell’Agenzia delle Entrate.

Terza modalità: conferire il mandato senza rappresentanza includendo il visto di conformità, le attestazioni e le asseverazioni, dal committente al general contractor. Questa possibilità sembrerebbe percorribile a condizione che le transazioni delle spese delle prestazioni professionali siano rese in completa trasparenza.

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