Superbonus e IVA al 10% solo in alcuni casi, ecco quali

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Il Superbonus permette di effettuare interventi di efficientamento energetico con una detrazione d’imposta al 110%. È possibile fruire del bonus anche con lo sconto immediato in fattura o con la cessione del credito a terzi.

In entrambi i casi, bisogna inviare una comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate. Nulla invece è richiesto per chi fruisce della detrazione fiscale del 110% ripartita in quote uguali in cinque anni.

Superbonus e IVA al 10% solo in alcuni casi

Su alcuni interventi che danno diritto al superbonus, l’IVA applicata può essere del 4%, 10% e, infine, 22 per cento. L’applicazione dell’IVA varia a seconda del tipo di bene o servizio acquistato e dal tipo di immobile per cui si richiede l’agevolazione.

In quest’articolo ci concentriamo sul Superbonus e IVA al 10% che riguarda la maggior parte degli interventi legati al 110%.

La detrazione del 110% è calcolata sull’importo comprensivo di IVA

È possibile utilizzare il Superbonus e IVA al 10% solo sulle prestazioni di servizi che derivano da contratti di appalto. Quindi per le manutenzioni ordinarie e straordinarie, per le prestazioni di fornitura e posa in opera, per risanamenti e restauri.

Ad esempio, se si effettua un intervento trainante che riguarda la sostituzione della caldaia a pompa di calore, che dà diritto al Superbonus 110%,  viene affiancato un intervento trainato che prevede la sostituzione di infissi con modifica dei materiali. Quest’ultimo rientra tra le manutenzioni straordinarie, quindi, con agevolazione dell’IVA al 10%.

Tra gli acquisti con IVA agevolata al 10% rientra anche l’acquisto di beni finiti (a esclusione delle materie prime e semilavorate), compresi i servizi di posa in opera destinati al risanamento e al restauro su qualsiasi tipologia di fabbricato.

La persona fisica potrà fruire della detrazione fiscale del 110% sull’importo complessivo delle spese sostenute per gli interventi comprensivo anche del valore dell’IVA.

Gli interventi per poter beneficiare del superbonus devono migliorare l’immobile di due classi energetiche. Per poter documentare il doppio salto di categoria energetica bisogna effettuare due attestazioni APE: prima e dopo i lavori.

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