Superbonus 110% per il cappotto sul singolo appartamento

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Il Superbonus è una misura di cui possono beneficiare i condomini per i lavori sulle parti comuni. Ma a volte può essere ammissibile anche il Superbonus 110% per il cappotto sul singolo appartamento. Sembra un’evidente eccezione al principio secondo cui il cappotto deve essere applicato almeno sul 25% delle superfici opache del condominio a scopo miglioramento energetico.

L’Agenzia delle Entrate, in uno dei suoi tanti chiarimenti, ha spiegato che si può chiedere il Superbonus anche per i lavori effettuati in un singolo appartamento. Questo anche se il condomino ha deciso di non effettuare alcun lavoro di riqualificazione energetica su parti comuni. Può infatti accadere quanto segue. Il condominio non intende procedere a lavori di isolamento sulle superfici comuni. Il singolo condomino, però, desidera applicare il cappotto per isolare il suo appartamento. Ciò può accadere perché, per esempio, quell’appartamento è esposto a nord e quindi è più freddo di altri.

Superbonus 110% per il cappotto sul singolo appartamento anche all’interno

L’Agenzia delle Entrate non ammette invece al bonus il cappotto sulle pareti interne dell’appartamento. Può darsi infatti che il condominio si opponga ad un cappotto esterno, anche se parziale. Ciò può dipendere dalle particolari caratteristiche estetiche della facciata cui il condominio non intenda rinunciare. In questo caso il Fisco non ammette il bonus per il cappotto realizzato dal singolo condomino all’interno del proprio appartamento.

Le caratteristiche del cappotto per essere ammesso alle agevolazioni di Legge

In conclusione il cappotto rientra nel Superbonus anche se è fatto in corrispondenza del perimetro di un singolo appartamento. Però devono rimanere ferme le altre caratteristiche del cappotto. Deve infatti portare al miglioramento di due classi energetiche. Se questo non è possibile quel cappotto deve almeno portare alla migliore classe energetica cui si possa arrivare in quell’edificio.

Si tratta della risposta Agenzia delle Entrate 408 del 2020.

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