Superbonus 110%, ecco perché tanti stanno facendo bene i conti dopo questo chiarimento dell’Agenzia delle Entrate

Superbonus 110%

L’Agenzia delle Entrate con la risposta n.240 del 13/4/2021, proposta da un contribuente, risponde ad un quesito posto da molti. In particolare, in materia di Superbonus 110%, ecco perché tanti stanno facendo bene i conti dopo questo chiarimento dell’Agenzia delle Entrate.

Il contribuente ha iniziato lavori di ristrutturazione di un’unità immobiliare C/2, con cambio destinazione ad uso abitativo. Gli interventi prevedono miglioramento sismico dell’intero edificio. Per tali lavori, ha presentato richiesta di permesso a costruire nel 2018, senza depositare l’asseverazione. Il contribuente, inizialmente voleva usufruire delle agevolazioni previste dall’art. 16-bis del TUIR e dell’art. 16 co.1 del D.L. n. 63/13.

Secondo il contribuente, l’asseverazione non era prevista. Tuttavia, a seguito dell’introduzione del Superbonus la presentazione dell’asseverazione è divenuta obbligatoria. Il contribuente, quindi, chiede se possa fruire del Superbonus 110% pur non avendo presentato l’asseverazione.

Superbonus 110%, ecco perché tanti stanno facendo bene i conti dopo questo chiarimento dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, specifica che il Superbonus spetta a fronte di interventi finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici, interventi trainanti, nonché ad ulteriori interventi trainati.

Definisce poi, ai sensi del Decreto Rilancio, come interventi trainanti o principali quelli antisismici di cui ai commi da 1-bis a 1-septies del Decreto-Legge n.63/2013. Tuttavia per tali interventi, è necessaria un’asseverazione da parte di professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori e del collaudo statico.

Ovvero un documento che asseveri l’efficacia degli interventi al fine della riduzione del rischio sismico, in base al Decreto del Ministro delle Infrastrutture n. 58/2017. Secondo tale Decreto, il documento contenete l’asseverazione va allegato alla segnalazione certificata di inizio attività.

Pertanto un’asseverazione tardiva non consente l’accesso alla detrazione. Il contribuente ha omesso di presentare l’asseverazione, il cui obbligo in realtà era già in vigore.

Ma ecco quale detrazione potrà applicarsi

Pertanto il contribuente, non potrà accedere né al Superbonus né al Sismabonus, bensì accedere, sussistendone i requisiti, alle detrazioni di cui all’art.16-bis co.1 del TUIR. Ovvero alla detrazione del 50% delle spese documentate, nel limite massimo di spesa di 96.000 euro.

Detrazione da utilizzare in 10 quote annuali di pari importo. Tuttavia tale detrazione potrà fruirsi, purché, al termine dei lavori sia previsto il cambio di destinazione ad uso abitativo. Quindi, in materia di Superbonus 110%, ecco perché tanti stanno facendo bene i conti dopo questo chiarimento dell’Agenzia delle Entrate.

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