Spettano 15 giorni di permessi pagati a questi lavoratori e non serve le Legge 104

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Ci sono alcune garanzie che ciascun datore di lavoro deve assicurare al proprio dipendente e che interessano dei diritti inviolabili per la persona. Per questo motivo, i contratti collettivi dei lavoratori considerano la fruizione di permessi regolarmente pagati anche se non riguardano questioni di cura o assistenza. In simili circostanze è necessario presentare formale richiesta per poter fruire di due settimane di assenza dal proprio impiego senza ricadute sulla paga mensile. Nel presente articolo illustriamo quando spettano 15 giorni di permessi pagati a questi lavoratori e non serve le Legge 104.

Quali tutele hanno i lavoratori e per quali circostanze

Molto spesso si sente parlare di permessi lavorativi che interessano i lavoratori titolari di Legge 104 o familiari che assistono una persona disabile. Sulle pagine di ProiezionidiBorsa il team di Redazione ha spesso illustrato i dettagli che interessano questa particolare tipologia di congedo temporaneo.

In un’ottica di cura e assistenza, infatti, è possibile fruire dei ben noti 3 giorni di permesso. Attenzione però a non violare la legge. Come abbiamo spiegato in un precedente articolo, rischia il licenziamento immediato chi utilizza i permessi Legge 104 in maniera inadeguata. Le assenze retribuite per assistere un familiare con particolari handicap non sono le uniche ammissibili al lavoratore dipendente.

In un precedente approfondimento abbiamo parlato del diritto al congedo di paternità ad esempio. In questo caso, si ha diritto a 10 giorni di permesso lavorativo retribuito. Esistono altre circostanze, fortunatamente liete, che offrono alcune garanzie.

Spettano 15 giorni di permessi pagati a questi lavoratori e non serve le Legge 104

In occasione del proprio matrimonio o unione civile i lavoratore dipendente può avere diritto a 15 giorni di permessi lavorativi retribuiti. Si tratta del congedo per matrimonio che segue quanto disciplinano la Legge n. 2387/1937 e Legge n. 76/2016 sulle unioni civili. La maggior parte dei CCNL prevede questa tipologia di tutela che ha come presupposto la celebrazione del matrimonio con effetti civili. Che si tratti di prime nozze o no, questo dato è irrilevante per l’ottenimento dei permessi. Purché le precedenti nozze siano cessate per causa di divorzio o decesso del coniuge.

Il congedo per nozze spetta nella misura di 15 giorni che si calcolano in maniera consecutiva, includendo quindi anche il sabato e la domenica. Il lavoratore che presenta domanda deve godere del permesso in maniera contestuale alle nozze o in un periodo di tempo ravvicinato. Tenendo conto di un congruo preavviso, il lavoratore può presentare la richiesta al proprio datore che provvederà anche ad indennizzare regolarmente il permesso.

Entro il termine dei 60 giorni dalle nozze, infine,  il lavoratore deve presentare al datore copia del certificato di matrimonio con validità civile. In questa maniera potrà beneficiare del congedo di due settimane.

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