Le Forze dell’Ordine utilizzano, al giorno d’oggi, sempre più mezzi elettronici e automatici per l’accertamento delle infrazioni al Codice della Strada. Si pensi agli autovelox, ai T-red oppure ancora alle telecamere poste ai varchi delle ZTL nei centri storici delle città. In tutti questi casi l’agente che accerta la violazione non è presente, ma lo strumento elettronico scatta una fotografia al veicolo e alla targa. Successivamente tale documentazione viene visionata dagli agenti e se costituisce prova della violazione, questi inviano entro 90 giorni il verbale al trasgressore.
Ora, tutto questo procedimento si basa sul presupposto che i mezzi elettronici, sopra ricordati, possano costituire per legge, fonti di prova. Ed in effetti, la legge riconosce questa possibilità ad autovelox, T-red e telecamere ai varchi ZTL. Lo fa, però, richiedendo all’Amministrazione Pubblica di adottare tutta una serie di adempimenti di tipo formale.
Gli obblighi formali dell’Amministrazione
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Guardando proprio all’adempimento di questi obblighi di tipo formale da parte dell’Amministrazione, i conducenti riescono spesso a far annullare le multe, spesso salate. Si pensi al caso dell’autovelox, per l’eccesso di velocità il conducente rischia la sospensione della patente per 12 mesi e fino a 3.382 euro di multa. Dunque è molto importante analizzare bene il verbale di contestazione dell’Amministrazione perché potrebbe essere illegittimo.
Un caso classico, è quello analizzato dal Giudice di Pace di Reggio Emilia con la sentenza 57 del 2019. Si trattava di una multa per eccesso di velocità inflitta tramite Scout Speed. Questo rientra nella categoria degli autovelox di tipo mobile. Differisce dai classici autovelox mobili perché rileva la velocità con modalità dinamiche, ma per il resto è del tutto assimilabile ad un normale autovelox.
Sospensione della patente per 12 mesi e multa di 3.382 euro per il conducente che viola questa norma del Codice della Strada
Essendo un autovelox deve rispettare l’articolo 4 del Decreto legge 144 del 2002. Per cui le Forze dell’ordine possono utilizzare apparecchi tecnici per la rilevazione della velocità dei veicoli su alcune tipologie di strade. Un decreto del Prefetto deve, però, autorizzare l’utilizzo di questi dispositivi. La Cassazione ha, più volte, spiegato come gli estremi di questo decreto di autorizzazione vanno indicati nel verbale notificato al trasgressore. Se questi estremi mancano la multa è, solo per questo, nulla. Il conducente quando riceve una multa per eccesso di velocità, dunque, può evitare di pagare la sanzione illegittima facendo caso a questo importante adempimento.
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