Sono questi gli eredi che dovranno fare una seconda dichiarazione di successione all’Agenzia delle Entrate

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Gli adempimenti fiscali che riguardano la successione dell’eredità rivestono una particolare importanza per gli eredi che dovranno gestire il nuovo patrimonio. Un errore, una svista o un semplice ripensamento potrebbero incidere sull’iter da seguire nella trasmissione legittima dei beni. Sono questi gli eredi che dovranno fare una seconda dichiarazione di successione all’Agenzia delle Entrate.

Quali diritti hanno gli eredi in base alla successione

Al momento dell’apertura della successione, ossia quando il dante causa muore, si procede con l’assegnazione dei beni a ciascun erede. In simili circostanze l’attribuzione delle quote può seguire la successione legittima oppure quella testamentaria. C’è chi invece decide di rinunciare alla propria eredità determinando in questi casi il diritto di accrescimento per altri eredi.

Uno dei principali adempimenti da assolvere nella misura in cui si trasmettono i beni, riguarda il pagamento delle imposte di successione. È importante sapere che non sempre scatta automaticamente l’obbligo di pagamento. Un esempio concreto lo abbiamo illustrato nell’articolo “Coniuge e figli non pagano le tasse di successione se l’eredità non va oltre questa quota”. In altri casi, invece, si corre il rischio di dover ripetere la prassi una seconda volta a causa di specifiche circostanze.

Sono questi gli eredi che dovranno fare una seconda dichiarazione di successione all’Agenzia delle Entrate

Un recente chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate sulla gestione dell’imposta presenta un caso di rinuncia all’eredità che fa seguito alla successione. Il Fisco ha fatto chiarezza su alcuni aspetti all’interno della risposta ad interpello n. 677 del 7 ottobre 2021. Se, dopo aver presentato la successione, un erede decide di rinunciare all’eredità, non si possono scomputare le somme in favore degli altri eredi legittimi. Si dovrà procedere a nuova presentazione e ricalcolo delle imposte. L’Agenzia delle Entrate spiega che non è possibile integrare o sostituire quanto era stato precedentemente trasmesso. La questione sorge da un caso di accettazione dell’eredità da parte di un figlio del defunto che subentra alle quote di sorella e madre rinuncianti.

Avendo già le prime trasmesso la denuncia, il fratello interpellante che accetta anche la loro quota può integrare le somme già corrisposte dalle due? In sostanza, le imposte ipotecaria e catastale si possono pagare in misura proporzionale sulla base di quanto già corrisposto da madre e sorella dell’erede? Secondo quanto stabilisce il D. Lgs. n. 346/1990: la dichiarazione sostitutiva o integrativa della prima è ammissibile solo per lo stesso soggetto che ha presentato la prima versione.

In questo caso, trattandosi di soggetti diversi, si deve presentare una nuova dichiarazione. Chi aveva già denunciato le imposte può certamente richiedere un rimborso a seguito di rinuncia, ma non devolvere il proprio pagamento ad un terzo erede. Il figlio che accetta successivamente l’eredità, dunque, non potrà integrare la dichiarazione già presentata ma dovrà ripartire da zero presentando una nuova dichiarazione. In questa maniera si procede con il ricalcolo delle quote di imposta dovute dall’erede che accetta il patrimonio.

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