Il Decreto Milleproroghe ha introdotto un’ulteriore possibilità di rateizzazione delle cartelle esattoriali per il 2022. La domanda, però, dovrà essere presentata entro il 30 aprile. Inoltre, tale facoltà non è concessa a tutti indistintamente, ma soltanto a determinati contribuenti che versino in condizioni prestabilite. Anzitutto, i beneficiari della misura sono solo i soggetti che siano decaduti dalla Pace Fiscale. In particolare, si tratta dei contribuenti decaduti dal piano di dilazione prima della sospensione stabilita dal Decreto Cura Italia.
Quest’ultimo, come sappiamo, ha sospeso i versamenti dovuti dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Per i contribuenti, invece, che all’epoca risiedevano in zona rossa, il periodo di sospensione è iniziato prima, cioè il 21 febbraio 2020.
Destinatari della misura e modalità di richiesta della rateizzazione
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In base al Decreto Milleproroghe, i sopra descritti contribuenti possono presentare una nuova domanda di dilazione per le somme ancora dovute. Il tutto, senza necessità di saldare le rate ormai scadute, previste nel precedente piano di pagamento. La data iniziale in cui poteva essere presentata la domanda era il 1° gennaio 2022, mentre la quella di scadenza è del 30 aprile 2022 e soltanto queste categorie di contribuenti suddetti potranno presentarla. Il nuovo piano di rateizzazione prevede la decadenza, in caso di mancato pagamento di 5 rate, anche non consecutive. I versamenti dovuti potranno essere effettuati in 3 modi, ossia:
- online, tramite l’app EquiClick;
- usando i servizi sul sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione;
- oppure presso uno sportello fisico.
Gli importi da versare sono indicati sui bollettini contenuti nella comunicazione delle somme dovute.
Soltanto queste categorie di contribuenti potranno rateizzare i debiti con il Fisco entro la scadenza del 30 aprile 2022
Vediamo, adesso, gli specifici casi in cui si decade dal piano di rateizzazione. Essi sono:
- il mancato pagamento di un certo numero di rate;
- assoggettamento del richiedente ad una procedura concorsuale;
- decesso del richiedente;
- società cancellate dal registro delle imprese.
Nel primo caso, il numero delle rate non pagate, comportanti la decadenza, varia in base alla data di presentazione dell’istanza. Quindi:
- per le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020, la decadenza si concretizza in caso di 18 rate non pagate, anche non consecutive;
- invece per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e richieste fino al 31 dicembre 2021, essa scatta con il mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive;
- infine, per le rateizzazioni presentate e concesse dopo il 1° gennaio 2022, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 5 rate, anche non consecutive.
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