Si può usare la carta di credito di un’altra persona?

credito al consumo

Quale sia la circostanza che induca ad usare la carta di credito di un’altra persona occorre valutare se si può o se comporta rischi. Potrebbe darsi il caso che abbiate ricevuto specifica autorizzazione ad utilizzare la carta di credito altrui per effettuare un pagamento. Eventualità nient’affatto rara in presenza di legami familiari che inducono un genitore a prestare la carta di credito ad un figlio.

D’altronde è opportuno sottolineare che la carta di credito rappresenta un documento personale il cui utilizzo risulta esclusivamente riservato all’intestatario. Può essere usata come strumento di pagamento anche dal legale rappresentante nell’eventualità in cui si tratti di una carta di proprietà di un’impresa.

Il decreto legislativo n. 231/2007

Tuttavia si può usare la carta di credito di un’altra persona anche con finalità riprovevoli quando si desideri entrare in possesso di altrui denaro. Una volta sottratto il documento si può procedere ad effettuare acquisti all’insaputa dell’intestatario della carta, depredando rilevanti somme di denaro. A tutela dell’intestatario interviene l’art. 55 del decreto legislativo n. 231 del 2007 che disciplina l’eventuale indebita appropriazione della carta di credito.

“Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o di servizi, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni”. L’utilizzo indebito dell’altrui carta di credito implica altresì il pagamento di una sanzione pecuniaria che oscilla tra i 310 e i 1550 euro.

Si può usare la carta di credito di un’altra persona?

L’accusa di reato scatta in presenza di pagamenti non autorizzati con una carta di credito altrui. Ma se chi utilizza la carta di credito altrui ha ricevuto preventivamente autorizzazione ad emettere pagamenti risponde comunque di reato? La Corte di Cassazione fornisce una risposta cristallina al quesito sulla scorta di quanto statuito dall’art. 12 del decreto legislativo n. 143/1991. Conviene anzitutto sottolineare che l’istituto bancario che emette la carta di credito autorizza l’uso della stessa al solo intestatario.

Non presenta alcuna validità pertanto conferire autorizzazione d’utilizzo ad altri dal momento che i pagamenti effettuati richiedono obbligatoriamente la firma del proprietario. L’unica eccezione contemplato al dettato legislativo e quindi non classificabile quale reato “è quello di un uso indiretto del documento da parte del soggetto legittimato, circoscritto all’ipotesi in cui costui si serva di un terzo come longa manus o mero strumento esecutivo di un’operazione non comportante la sottoscrizione di alcun atto”.

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