Si può fare una denuncia anonima ai carabinieri?

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Qualora si intenda sporgere una denuncia ai carabinieri ci si chiede spesso se si possa procedere in forma anonima. Non sempre risulta conveniente fornire le proprie generalità perché si teme di compromettersi. Spesso a frenare la volontà di denunciare qualcuno o qualcosa interviene la paura di dover scontare conseguenze pesanti. D’altronde rientra nei diritti del cittadino che ha subito una violazione o un torto presentare una querela, un esposto alle forze dell’ordine.

Quando la denuncia non può essere anonima

Ogni individuo ha facoltà di sporgere denuncia in forma scritta o orale ad un pubblico ministero o ad un ufficiale di polizia giudiziaria. Quanto il soggetto dichiara viene riportato nel verbale che le forze dell’ordine hanno il dovere di redigere. Non vi è bisogno di assistenza legale, ma il soggetto che denuncia è tenuto a sottoscrivere il verbale e a fornire le proprie generalità. Le autorità hanno l’obbligo di accogliere la denuncia e contestualmente devono procedere all’identificazione dell’autore della segnalazione.

Quali gli effetti di una denuncia anonima

Da quanto detto si inferisce che non si può fare una denuncia anonima ai carabinieri, ma non vi è proprio modo di aggirare l’ostacolo? Di fatto, esiste la possibilità di far pervenire alle autorità dei documenti contenenti dichiarazioni atte a sollecitare indagini. Chi non trova il coraggio di denunciare un torto subito o un reato, una violazione di cui è stato testimone spesso ricorre a questa modalità.

Il dettato della procedura penale, e nello specifico l’articolo 240 del codice, non ascrive tuttavia alcun valore a dichiarazioni anonime.  Laddove non risulti chiaramente identificabile l’autore della dichiarazione la stessa è priva di valore e non può essere utilizzata per avviare eventuali indagini.

L’eccezione alla regola

Fermo restando l’impossibilità di far rientrare nel novero dei cosiddetti “atti tipici di indagine” una denuncia anonima, è contemplabile un’eccezione. Esiste difatti un’eventualità del tutto eccezionale, ovvero quella in cui la dichiarazione giunga in qualche modo ad un pubblico ministero.

Può accadere allora che il pubblico ministero decida di acquisire la dichiarazione e di predisporre l’avvio delle indagini. Nella sentenza n. 34450 della Corte di Cassazione si legge infatti che “gli elementi contenuti nelle denunce anonime possono stimolare l’attività di iniziativa del pubblico ministero e della polizia al fine di assumere dati conoscitivi”.

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