Se l’Inps ha respinto la richiesta del reddito di cittadinanza il contribuente può fare ricorso? Se ritiene che l’Istituto di Previdenza abbia commesso un errore nella valutazione della documentazione inviata si può chiedere un riesame? In un precedente articolo “I 3 motivi per cui si perde il reddito di cittadinanza” abbiamo illustrato le ragioni che determinano la decadenza del beneficio.
Adesso forniamo al lettore gli strumenti utili per tentare di recuperare l’ammortizzatore sociale. Verifichiamo anzitutto se si può fare ricorso per il reddito di cittadinanza. Il primo passo da compiere consiste nel verificare la correttezza dei dati trasmessi per via telematica al portale ufficiale dell’Inps. Accedendo all’area personale, l’utente ha modo di ricevere aggiornamenti sullo stato della domanda.
Chi non avesse dimestichezza con Internet può rivolgersi ad un Caf e chiedere aiuto per risalire alle motivazioni che hanno determinato il rifiuto della domanda. Quando però, dopo scrupolosa verifica, il richiedente si rende conto che è responsabile l’Inps dell’errore o di un’omissione conviene procedere.
Si può fare ricorso per il reddito di cittadinanza?
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Nel decreto legge n. 26/2019 relativo alle “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni” non figura la possibilità di fare ricorso. Nel testo della legge non si fa cenno all’eventualità di un errore o di una mancanza da parte dell’Inps nell’elaborazione della richiesta. Nel decreto legge non viene detto come debba comportarsi il richiedente in caso di rifiuto della domanda del reddito di cittadinanza.
Il contribuente che ha ricevuto dall’Inps la comunicazione del rigetto può presentare nuovamente la richiesta del sussidio governativo. Può inviare i documenti che a giudizio dell’Istituto di previdenza mancavano o apportare le eventuali correzioni.
Se tuttavia ritiene di non aver commesso errori o omissioni può impugnare il rifiuto della richiesta benché tale possibilità non compaia nel suddetto decreto. Non essendo specificata la procedura da seguire in caso di mancata accoglienza della domanda, conviene procedere avviando l’impugnazione. Al contribuente raccomandiamo di rispettare i tempi per contestare il provvedimento e chiederne il riesame. Ricordiamo al lettore che avrà 30 giorni di tempo per avviare il ricorso amministrativo e 40 giorni per presentare l’impugnativa al Tribunale Ordinario.