Imprese e professionisti che dal nuovo anno hanno iniziato una attività lavorativa potranno accedere alle nuove norme inserite nel Decreto Liquidità. Si potranno sospendere i pagamenti senza controllare il fatturato. Ci riferiamo alle sospensioni dei due mesi, aprile maggio, dei versamenti. Per loro non varrà la contrazione del fatturato da confrontare con aprile e maggio dell’anno precedente. In modo automatico possono accedere alla sospensione senza alcuna verifica di quanto hanno fatturato.
Per chi al 31 marzo 2019 già lavora
Per le imprese e professionisti che alla data del 31 marzo 2019 sono già in attività vale il principio generale della legge che devono rispettare la contrazione dei fatturati per avere la sospensione dei versamenti relativi a ritenute da lavoro, contributi e Iva per i mesi di aprile e maggio 2020.
Come accedere alla sospensione
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Per accedere alla sospensione il fatturato tra i mesi marzo e aprile del 2020 rispetto a quelli dell’anno precedente deve avere un calo del fatturato del 33% per le imprese con ricavi e compensi 2019 sotto i 50 milioni di euro. Chi supera quel fatturato deve toccare un calo almeno del 50%.
Inizio lavoro dall’1 aprile 2019
L’Agenzia delle Entrate in una circolare ha specificato che coloro che hanno intrapreso l’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione dall’1 aprile 2019 lo stop ai versamenti è automatico per aprile e maggio. Si potranno sospendere i pagamenti senza controllare il fatturato.
Chi può accedere
A questa agevolazione di non versare ritenute da lavoro, contributi e Iva vale anche per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e agli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale e non in regime d’impresa.
I più fortunati
Per imprese e professionisti con sede legale e operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza è concessa la sospensione dei versamenti Iva, per i mesi di aprile e maggio 2020 al solo rispetto del parametro della contrazione del fatturato del 33%, a prescindere dall’entità dei ricavi o compensi del periodo d’imposta precedente.