Si possono esporre bandiere o striscioni sul balcone o sulla facciata del condominio? La questione apparentemente dovrebbe essere risolta sul piano ideologico, in quanto la bandiera o lo striscione esposto dal vicino potrebbe essere da noi non condiviso. Addirittura, per l’esporre idee politiche o religiose, il vicino potrebbe ledere la nostra morale o ideologia. Tuttavia, la questione non può essere risolta sul piano prettamente morale o ideologico. Quindi, per rispondere alla domanda sul se si possa esporre bandiere o striscioni sul balcone o sulla facciata condominiale, occorre ricorrere a ciò che prescrive la legge.
Le norme
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Si è detto, dunque, che la questione deve essere guardata da un punto di vista prevalentemente giuridico. Al riguardo, vi sono due norme cui si può far riferimento per risolvere il quesito su esposto. Quindi all’interrogativo: si possono esporre bandiere o striscioni sul balcone o sulla facciata del condominio, si risponde ricorrendo a dette norme. Esse sono, segnatamente, l’art. 1102 e l’art. 1120 del codice civile. Il primo, permette a tutti i condòmini di utilizzare gli spazi comuni dell’edificio e quindi anche la facciata. A condizione, però, che quell’utilizzo non muti la destinazione degli spazi interessati e non impedisca agli altri vicini di fare altrettanto. Ne consegue che è consentito esporre uno striscione o una bandiera su un balcone di proprietà esclusiva o sulla facciata condominiale, che è uno spazio comune. Trattasi, infatti, di opere provvisorie che verranno rimosse nell’arco di un breve periodo di tempo.
L’unico vincolo può riguardare le dimensioni del cartello.
Esso, infatti, non deve essere così vistoso da coprire l’intera facciata o impedire ad altri vicini di esporre, a loro volta, uno striscione o una bandiera. Vi è poi, come detto, l’altro articolo da considerare, ossia il 1120 c.c. che vieta di violare l’estetica dell’edificio, ossia il decoro architettonico del palazzo. E’ bene precisare che la norma in questione, pone un vincolo non solo di di forma ma anche di contenuto. Oltre alle dimensioni dello striscione, infatti, si deve tener conto anche di quello che c’è scritto. E qui viene in campo la domanda ideologica posta prima in ordine “a cosa” si possa esporre.
Certamente, non tutto ciò che si vuole…Piuttosto sul punto la regola sarebbe che sono vietati contenuti denigratori, infamanti o offensivi. Per questa ragione, il condominio può agire contro chi mette sul balcone, sulla finestra o sulla facciata un messaggio di tal fatta. Il contenuto, inoltre, non deve essere contrario alle norme imperative, ordine pubblico e buon costume. E qui si possono aprire dibattiti sull’interpretazione di questi 3 concetti, cui talvolta potrebbe attribuirsi un’accezione politica che non dovrebbero avere. La regola generale vigente, infatti, è sempre quella fondata sulla generale libertà di pensiero e di espressione, salvi i limiti su indicati.