Servitù di passaggio: cosa dice la Cassazione?

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L’art. 1027 c.c. definisce la servitù come il peso imposto ad un fondo, per l’utilità di un altro fondo, appartenente a diverso proprietario. Essa comporta un enorme disagio, quindi, per il proprietario del fondo servente, che si trova a dover subire una serie di attività poste in essere dall’altro. Una delle più diffuse forme di servitù è quella di passaggio. Vediamo, nel dettaglio, come la giurisprudenza della Cassazione si è pronunciata, con alcune sentenza recenti, sull’argomento.

Servitù e usucapione

La Cassazione civile, con sentenza del 04/06/2019, n.15183 ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla costituzione della servitù per usucapione. Essa ha statuito che la parte che rivendica la costituzione di una servitù di passaggio per usucapione non può limitarsi a dimostrare il decorso del ventennio. Dovrà, infatti, provare di aver esercitato detto diritto di passaggio uti dominus e non già per mera tolleranza da parte del proprietario del fondo servente. Di conseguenza, non è affatto agevole provare l’acquisizione di detta servitù di passaggio in quanto la tolleranza nel passaggio può venir meno non appena, detto passaggio diventi scomodo.

Con la conseguenza che l’avente diritto, può rifiutarsi di continuare a concederlo, opponendo la insussistenza della servitù. Un’altra sentenza, ossia Cassazione del 16/05/2019, n.13223, ha, inoltre, chiarito che la servitù di passaggio costituita per usucapione ha natura di servitù volontaria. Di conseguenza, ai fini del relativo acquisto, è irrilevante lo stato di interclusione del fondo. Non è sufficiente, infatti rifarsi ai soli requisiti per la costituzione ed il mantenimento della servitù di passaggio coattivo, desumibili dagli artt. 1051,1052 e 1055 c.c..

Servitù di passaggio pedonale e per transito veicolare

Cassazione civile sez. II, 08/05/2019, n.12088, ha fatto riferimento alla servitù di passaggio pedonale e per il transito veicolare. La Cassazione ha specificato che in caso di interclusione del fondo, ex art. 1051 c.c., per la costituzione della servitù, entrano in gioco valutazioni di merito. Infatti, per stabilire se essa debba costituirsi solo per il passaggio pedonale ovvero anche per il transito dei veicoli, è necessario valutare comparativamente gli opposti interessi da tutelare. Nella specie, la S.C. aveva confermato la sentenza di merito. Questa, nel procedere alla costituzione di una servitù di passaggio a piedi e con veicoli, aveva considerato la caratterizzazione dei due fondi. In particolare, il fondo servente era costituito da una minuscola striscia di terreno priva di valore. Il fondo dominante, invece, era potenzialmente destinato a vigna e utilizzabile come terreno agricolo, quindi ha ammesso la servitù.

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