Serve la fattura o lo scontrino nella vendita di beni online a privati?
In questo articolo ci proponiamo di fare chiarezza sulla vendita online di beni verso consumatori privati. Stiamo parlando del c.d. commercio elettronico indiretto, il classico B2C, business to consumer. Diciamo subito che l’ambito è abbastanza nebuloso. Specie se contestualmente si considerano alcune novità, come la fattura elettronica e l’obbligo di conservazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. A queste, infatti, si sono aggiunte eccezioni, deroghe, proroghe. Proviamo a fare un minimo di chiarezza e cercare di capire se serve la fattura o lo scontrino nella vendita di beni online a privati. Procediamo con ordine.
Il commercio elettronico indiretto
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Occorre anzitutto inquadrare l’ambito di riferimento, ed abbiamo detto che si parla di vendita online o, come suol dirsi, di commercio elettronico indiretto. Questa forma di commercio ha per oggetto la vendita di beni materiali attraverso mezzi telematici. La consegna è però reale, ad opera di un servizio postale privato tipo i corrieri espressi o altra forma di vettore simile. Se, infine, la vendita è nei confronti di un consumatore finale privato, viene detta B2C. Essa si differenzia dalla B2B, business to business, in quanto la vendita e lo scambio del bene fisico avviene tra due realtà imprenditoriali. Cioè a interagire sono due aziende con committente un soggetto passivo di Iva.
Equiparazione alla vendita per corrispondenza
Questo tipo di transazione, in cui il perfezionamento del contratto e la cessione giuridica del bene avvengono da remoto, è equiparato dal legislatore alla vendita per corrispondenza.
Serve la fattura o lo scontrino nella vendita di beni online a privati?
Fatta questa precisazione, occorre dire che:
a) non c’è obbligo di emissione di fattura, salvo nel caso di richiesta specifica da parte del cliente, entro la cessione del bene;
b) si tratta infine operazioni esonerate dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi attraverso la emissione dello scontrino e della ricevuta fiscale.
Per quanto riguarda i corrispettivi, non c’è l’obbligo di certificazione. Vige invece l’obbligo dell’annotazione in appositi registri dei corrispettivi di vendite giornalieri, comprensivi anche di Iva. Il venditore procederà poi con lo scorporo Iva in sede di liquidazione periodica della stessa, attraverso apposita formula matematica.
Invece nel caso in cui non verrà fatta richiesta esplicita di fattura da parte del committente, la spedizione dovrà essere accompagnata da una nota di consegna. Quest’ultima è meglio conosciuta con la dicitura di Documento di trasporto (DDT). Il numero di questo documento verrà poi riportato nel registro dei corrispettivi. In caso di merce resa, così come previsto dalla normativa sarà emessa la nota di credito. Quest’ultima documenterà lo storno totale o parziale dell’importo, sia in caso di precedente emissione di fattura sia in caso di Documento di trasporto.