A volte anche l’assegnazione dell’automobile familiare può diventare oggetto di contestazione tra i coniugi che intendono separarsi. Nella maggior parte dei casi, infatti, l’autovettura, anche se intestata a una sola delle parti, viene utilizzata dall’altra per i bisogni quotidiani.
Se i coniugi raggiungono una separazione consensuale, sono assolutamente liberi di concordare la destinazione d’uso del veicolo, a prescindere dal fatto che rientri o meno nel regime di comunione dei beni. Possono, dunque, stabilire se l’automobile rimanga nella disponibilità del coniuge intestatario o meno o di trasferirla al figlio maggiorenne o al coniuge affidatario dei figli, affinché continui a disporne per le necessità della famiglia.
Diversa e ben più spinosa è l’ipotesi in cui la separazione non sia consensuale e a decidere sull’assegnazione dell’auto sia il giudice di merito.
A chi va l’auto di famiglia se i coniugi si separano? L’orientamento della giurisprudenza
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Se a decidere sulle condizioni della separazione è il giudice, vengono valutate le esigenze familiari particolari, specialmente in presenza di figli minori o disabili. Non ci sono pronunce giurisprudenziali significative in merito, ma segnaliamo un’ordinanza piuttosto innovativa emessa dal Presidente del Tribunale di Bari nel 2013.
Il Presidente del Tribunale, in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti di un giudizio di separazione, ha assegnato l’auto al coniuge convivente con il figlio disabile, nonostante il mezzo fosse intestato alla controparte.
Nel caso di specie, il padre allontanandosi dalla casa coniugale aveva portato via anche l’automobile, impedendo alla moglie di accompagnare la figlia costretta su una sedia a rotelle. Il veicolo, inoltre, era stato acquistato con le agevolazioni economiche previste dalla Legge n.104/1992 ed era destinato esclusivamente agli spostamenti della figlia affetta da disabilità.
Come si trasferisce la proprietà dell’auto assegnata a un solo coniuge
Nel provvedimento di separazione, il bene deve essere ben individuato tramite l’indicazione del modello, della targa e delle caratteristiche di fabbrica. Il coniuge assegnatario deve intestare al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) l’auto o qualunque altro bene mobile registrato (ad esempio, camper, moto) che risulta assegnatogli dal decreto di omologazione, in caso di separazione consensuale, o dalla sentenza, in caso di separazione giudiziale.
La trascrizione del passaggio di proprietà a seguito di assegnazione in sede di separazione è esente dal pagamento di IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione) e dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 19 Legge n. 74/1987; è, invece, soggetta al pagamento degli emolumenti PRA e dei diritti di motorizzazione.