La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 2194/2021 è ritornata sull’argomento che interessa numerose famiglie proprietarie di più immobili. Ovvero, in relazione all’esenzione IMU prima cosa, a cosa accade se marito e moglie non risiedono anagraficamente nella stessa abitazione principale. È emerso, ancora una volta, che senza questi requisiti si perde l’agevolazione per la prima casa e tanti pagheranno doppia imposta. In particolare, i requisiti indispensabili sono la residenza anagrafica, la dimora stabile del possessore e del nucleo familiare.
La Corte è intervenuta su una sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva confermato la tesi di una contribuente su un avviso d’accertamento IMU. Quest’ultima sosteneva di non dover pagare l’IMU potendo usufruire dell’agevolazione fiscale pur essendo residente in un Comune diverso.
Ma la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata, rinviandola alla Commissione Tributaria Regionale in diversa composizione. Ciò in quanto, il principio sopra espresso non è uniforme a quanto previsto dall’art. 13 del D.L. n. 201/2011. Ovvero, per usufruire dell’esenzione IMU, il possessore e il suo nucleo familiare devono dimorare abitualmente nell’immobile oggetto dell’agevolazione e risiedervi anagraficamente. Se i due coniugi hanno la residenza in due comuni diversi non si applicherà l’agevolazione fiscale per nessuno dei due immobili. Pertanto se manca anche uno solo dei predetti requisiti, l’esenzione fiscale non troverà applicazione.
Senza questi requisiti si perde l’agevolazione per la prima casa e tanti pagheranno doppia imposta
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La Corte ha confermato che per ottenere l’esenzione IMU prevista per la casa principale devono ricorrere le condizioni stabilite dall’art.13, comma 2, D.L. n.201/2011. In particolare, ai fini dell’agevolazione, la residenza anagrafica, la dimora del possessore e del suo nucleo familiare devono coincidere nell’immobile oggetto dell’esenzione. In altre parole, l’immobile oggetto dell’agevolazione fiscale deve potersi considerare abitazione principale.
Per essere tale, l’abitazione principale deve avere come destinazione la dimora abituale e la residenza anagrafica sia del possessore sia del nucleo familiare. Ciò non vale, qualora i coniugi dimostrino di essere separati legalmente. Qualora i componenti del nucleo familiare dimorino e risiedano in immobili diversi ma nello stesso Comune, l’agevolazione si applicherà su uno solo degli immobili. Mentre, qualora i coniugi abbiano residenza anagrafica e dimora abituale in due immobili situati in Comuni diversi, l’esenzione non si applicherà su nessuno dei due. In questo caso, quindi, entrambi i coniugi dovranno pagare l’imposta ricadente su ciascun immobile posseduto.
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