Se per qualsivoglia ragione, viene chiuso il rapporto correntizio con la banca, si ci chiede: “se viene chiuso il conto corrente, cosa accade agli assegni ancora in circolazione?”. Per dare risposta dettagliata sul punto, occorre analizzare l’assegno, come modalità di pagamento generalmente diffusa nella pratica commerciale. Sicchè, la soluzione all’interrogativo sarà diversa a seconda che si verta in una delle seguenti ipotesi: 1) se l’assegno emesso è stato correttamente compilato in ogni sua parte e, dunque, contenga anche la data di emissione; 2) se l’assegno è stato emesso senza data o con data posteriore, rispetto a quella di effettiva emissione. Quindi, si tratti del cd. assegno postdatato. Partendo dal primo caso, è bene chiarire che, per regola generale, l’assegno bancario deve essere presentato all’incasso entro otto giorni dalla data di emissione. Ciò, in caso di assegno pagabile nel medesimo Comune di emissione.
Mentre, il termine è di quindici giorni, in caso invece di assegno pagabile in Comune diverso. Quindi, nel caso in cui il creditore, prenditore dell’assegno, lascia trascorrere il suddetto termine senza portare il titolo all’incasso, il debitore, potrebbe legittimamente revocarlo. Cioè, potrà comunicare alla banca l’ordine di non pagare più il titolo emesso. Nel caso qui esaminando, tuttavia, tale revoca non è possibile dal momento che il rapporto di conto corrente è stato già precedentemente risolto. Sicchè, la chiusura del conto in banca non impedirà al prenditore dell’assegno di chiedere il pagamento, in quanto l’assegno non perde validità. Tuttavia, ciò determinerebbe per il debitore una duplice conseguenza. Da un lato, infatti, sarebbe passibile di una sanzione pecuniaria e della segnalazione del suo nominativo alla Centrare Rischi. Dall’altro lato, potrebbe subire il protesto, difettando la provvista per pagare l’assegno emesso.
Cosa succede in caso di assegno postdatato
Indice dei contenuti
Alla domanda primigenia, ossia: “se viene chiuso il conto corrente cosa accade agli assegni ancora in circolazione?”, diamo risposta con riguardo alla seconda ipotesi prospettata. Quindi se l’assegno sia stato emesso senza indicazione della data e quest’ultima, in ipotesi, venga inserita successivamente dal creditore, per poi presentarlo all’incasso, cosa accade? Ebbene, le conseguenze sono le medesime di quelle prospettate in precedenza. Ciò in quanto, nel momento dell’emissione di un assegno privo di data, il debitore accetta il rischio del ritardo dell’incasso. E’ quanto chiarito dal Tribunale di Roma in sentenza n. 22139 del 2012. Quindi, per evitare le conseguenze appena illustrate occorre, anzitutto, verificare l’avvenuto incasso dell’assegno. Quindi, qualora questo non sia avvenuto, contattare il creditore per offrirgli il pagamento di quanto ancora non incassato, a fronte della restituzione dell’assegno emesso.