La polizza o assicurazione sulla vita è uno strumento diffusissimo in Italia. Ma c’è un aspetto economico su cui ci soffermiamo poco, nonostante sia centrale nella stipulazione dello strumento.
Si tratta della destinazione finale del premio cui potrebbe avere diritto il beneficiario. Perché se è vero che quando stipuliamo la nostra polizza decidiamo da subito chi sarebbe la persona destinatrice del premio, non ci tuteliamo mai dal rischio di un evento ulteriore, ovvero la possibile morte non dell’assicurato, ma proprio del beneficiario. La conseguenza potrebbe essere paradossale secondo una recente sentenza della Cassazione, ovvero la numero 9948 del 2021. Se stipuliamo un’assicurazione sulla vita dovremmo conoscere questa sentenza ricca di conseguenze economiche.
Cosa succede se la morte non riguarda lo stipulante, ma il beneficiario
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Il concreto funzionamento di questo prezioso strumento è troppo spesso ignorato. Basti pensare alla montagna di assicurazioni non riscosse in Italia per assenza di reclamo da un beneficiario. Per fortuna esistono dei metodi semplici per scoprire se siamo destinatari di una qualsiasi polizza sulla vita senza saperlo. Ma in concreto la Cassazione ci dimostra un’ipotesi dalla quale potremmo garantirci: in caso di premorienza del beneficiario, il premio di cui avrebbe avuto diritto il de cuius può venire trasmesso ai suoi eredi. Il che non è sempre è una condizione gradita allo stipulante, che non ha alcun piacere a questa conseguenza (specie se l’erede è persona sgradita, od un totale estraneo).
Può sembrare una questione tecnica, ma è un dato di estremo rilievo, anche considerando che solo nel 2021 3,6 milioni di italiani hanno sottoscritto questo strumento, che può arrivare ad impegnare fino ad alcune centinaia di euro al mese nel caso delle polizze più complete.
Ma cosa fare a quel punto? L’assicurazione sulla vita si adegua alla disciplina dei contratti a favore di un terzo: nel momento in cui avviene la stipula, questa entra già nella sfera patrimoniale del destinatario, ferma rimanendo la mancanza della condizione ancora non avvenuta della morte dello stipulante. Ma quest’ultima determina l’esigibilità del diritto, non la sua esistenza (che c’è già).
Di conseguenza essendo già parte della sfera di pertinenza del destinatario, potrebbe seguirne le vicende esistenziali. In parole semplici potrebbe diventare parte dei diritti degli eredi, se questi ovviamente accettano l’eredità. A quel punto nulla potranno fare gli eventuali eredi dello stipulante nei confronti della liquidazione.
Se stipuliamo un’assicurazione sulla vita dovremmo conoscere questa sentenza ricca di conseguenze economiche
Resta però la possibilità in capo allo stipulante di prevenire una situazione così potenzialmente scomoda: prevedere la possibilità dell’evento in sede di stipula dell’assicurazione (escludendone gli effetti), oppure procedere personalmente alla revoca dello strumento all’avvenuta conoscenza della morte del beneficiario. La revoca dello strumento assicurativo potrebbe essere l’unica arma a disposizione dello stipulante, sempre che per lui già non sia troppo tardi. In quel caso non si potrà evitare la liquidazione del premio, anche a terzi sgraditi e della cui esistenza magari neppure eravamo a conoscenza.
La conoscenza degli strumenti è sempre la migliore risposta alle possibili beffe. Basta imparare con pazienza il funzionamento degli istituti ed iniziare ad essere previdenti. Un buon metodo è iniziare con le conoscenze basilari, come il possibile uso delle detrazioni, anche quelle che quasi nessuno conosce.