Se il medico fiscale non trova l’ammalato a casa si può giustificare l’assenza con questo certificato all’INPS

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L’attuale situazione sanitaria connessa alla pandemia vede un aumento del numero di lavoratori che si assentano per malattia. È quanto emerge dalle statistiche INPS effettuate dal Polo Unico di Tutela della Malattia sul primo semestre 2021. Tali dati, in prossimità dell’inverno, potrebbero naturalmente aumentare a causa dei malanni connessi alla stagione. In questi casi, tanto i lavoratori dipendenti del settore pubblico, quanto quelli del privato possono contare su alcuni diritti di tutela della salute.

Ai diritti, tuttavia, si affiancano anche dei doveri circa la reperibilità al controllo medico-fiscale e ad altre misure. Laddove l’ammalato non rispetti le regole vigenti, rischia delle sanzioni e dei provvedimenti disciplinari. Tuttavia, in alcuni casi, è possibile giustificare l’assenza dal domicilio quando si presenta l’agente di controllo. Se il medico fiscale non trova l’ammalato a casa si può giustificare l’assenza con questo certificato all’INPS.

In quali orari passa la visita fiscale INPS e quando si è esonerati

I lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato che sono in stato di malattia devono scrupolosamente attenersi agli orari di reperibilità. Per queste due categorie sono previste delle fasce differenti che è bene conoscere e ricordare. In un precedente approfondimento abbiamo fornito uno schema completo sugli orari delle visite fiscali INPS per lavoratori pubblici e privati. In alcune circostanze il lavoratore in malattia ha la possibilità di beneficiare dell’esonero dalla visita fiscale.

Questo significa che egli non ha l’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità ma non esclude ugualmente un possibile controllo concordato. Ciò in base a quanto chiarisce l’INPS con la circolare n. 95 del 7 giugno 2016. In questi casi rientrano ad esempio persone che hanno patologie gravi che richiedono terapie salvavita, oppure soggetti con invalidità superiore al 67% o altre cause di servizio. Se invece si tratta del lavoratore con l’obbligo di reperibilità non è presente in casa al momento della visita, può giustificare la sua assenza in determinate circostanze.

Se il medico fiscale non trova l’ammalato a casa si può giustificare l’assenza con questo certificato all’INPS

Nella generalità dei casi, il lavoratore che non gode dell’esonero non può allontanarsi da casa durante gli orari di reperibilità. Tuttavia, esistono delle circostanze in cui è possibile giustificare l’assenza al controllo. Si tratta dei casi in cui si verificano cause di forza maggiore e gravi motivi familiari o personali.

Possono rientrare anche quei casi in cui sia necessario sottoporsi a visita medica o accertamento specialistico urgente in orario non differente da quello della reperibilità. In simili circostanze è sempre utile avvisare il datore di lavoro fornendo opportuna motivazione per l’allontanamento. In ogni caso, quando l’assenza è ascrivibile a ragioni sanitarie, il lavoratore ha 15 giorni di tempo per trasmettere all’INPS la necessaria documentazione. Una volta presentata la documentazione, l’INPS esprimerà un parere circa l’ammissibilità della ragione come causa di allontanamento dal domicilio.

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