Se il coniuge lavora ha diritto alla pensione di reversibilità o l’assegno pensionistico non spetta a chi percepisce redditi da stipendio? Il diritto alla pensione ai superstiti decade del tutto o più semplicemente si riduce l’importo che spetta al familiare del pensionato defunto? Risponderemo a questi interrogativi in pochi minuti in moda da rassicurare chi già deve affrontare il dolore per la perdita del coniuge.
In un altro articolo troverete l’elenco dei “I 3 motivi per cui si perde la pensione di reversibilità”. E già potrete farvi un’idea delle circostanze che determinano la decadenza del beneficio economico. Adesso rispondiamo ai lettori che si chiedono: se il coniuge lavora ha diritto alla pensione di reversibilità? In teoria la risposta dovrebbe essere negativa perché il contribuente che svolge attività lavorativa ha i mezzi per il proprio sostentamento. Ma la risposta è più complessa e merita opportuna argomentazione.
Se il coniuge lavora ha diritto alla pensione di reversibilità?
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Anche se il coniuge superstite lavora ha diritto a percepire l’assegno pensionistico del defunto. In presenza di un’occupazione lavorativa da parte del coniuge non viene meno il diritto al trattamento previdenziale. Ma l’importo dell’assegno diminuisce in proporzione alla percentuale di reddito che il beneficiario percepisce.
Più il coniuge titolare di pensione di reversibilità percepisce, meno alto sarà il rateo pensionistico. Perderà il il 25% dell’assegno il coniuge che ha entrate 3 volte superiori a 20.086,95 euro che corrispondono all’ammontare annuo della pensione minima. Se il reddito che si percepisce si attesta attorno ai 26.782,60 euro e supererà di 4 volte l’importo pensionistico la perdita sarà del 40%. A perdere il 50% della pensione di reversibilità è il coniuge che produce redditi pari a 33.478,25 che quindi sono 5 volte superiori alla pensione.
Per meglio conoscere la normativa relativa alla pensione che spetta ai superstiti conviene leggere la circolare Inps 185/2015. In essa si fa riferimento anche alle condizioni di cumulabilità del trattamento previdenziale. Non vi sono limiti di cumulabilità nel caso in cui all’interno del nucleo familiare del beneficiario ci siano figli minori, inabili o studenti.