L’articolo 2052 del codice civile prevede la responsabilità del proprietario dell’animale che provoca danni a terze persone. Non solo, il proprietario dell’animale risponde anche dei danni che questo provoca agli oggetti e alle cose. E questa responsabilità è di tipo oggettivo, perché vale anche quando l’animale sia smarrito oppure fuggito. L’unico modo che ha il proprietario di liberarsi da questo tipo di responsabilità è costituito dal caso fortuito.
Si parla di caso fortuito quando si assiste ad un evento eccezionale e imprevedibile che diventa l’unica causa dell’avvenimento lesivo. La giurisprudenza ha trattato molte volte di casi di animali che ferivano terze persone. E ha spiegato nel tempo, quando si abbia causa fortuito, e quindi assenza di responsabilità per il padrone. Oppure quando l’attacco dell’animale dipenda dalla colpa del proprietario che ha gestito e custodito male il proprio animale.
La responsabilità da custodia di animali
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La Corte di Cassazione, con la sentenza 51448, ha ricordato che se il cane morde non rischia solo il proprietario, infatti ci potrebbe essere la responsabilità di un altro soggetto. Questo è il custode o il detentore dell’animale. è lo stesso articolo 2052 che parifica il proprietario dell’animale alla persona che lo ha in uso al momento della causazione del danno. Se c’è un soggetto che in quel momento ha la detenzione dell’animale, e questo ferisce qualcuno, a rispondere sarà il detentore e il non il proprietario.
Come ha spiegato la Corte di Cassazione questa regola vale anche per gli animali randagi. Il caso esaminato dai giudici era quello di uomo che, insieme ai suoi figli, era solito prendersi cura di un cane randagio. L’uomo offriva all’animale del cibo, lo portava a spasso, lasciava i figli giocare insieme a lui. Spesso gli dava ospitalità anche a casa propria.
Se il cane morde non rischia solo il proprietario ma anche questo soggetto
Un giorno il cane aggrediva una signora causandole delle lesioni piuttosto serie. Questa, abitante della zona, avendo visto il cane spesso in compagnia dell’uomo, lo denunciava in Tribunale ritenendolo proprietario del cane. Nel processo emergeva che il cane era randagio e, dunque, l’uomo non fosse il proprietario. Questo, però, non è bastato all’uomo per evitare il risarcimento. Infatti, i giudici, considerati gli elementi sopra citati, lo hanno considerato a tutti gli effetti detentore del cane. Ancora meglio, persona che ha in uso l’animale, e dunque responsabile dei suoi comportamenti per l’articolo 2052 codice civile.
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