Se è prevista una prescrizione più breve, la mancata opposizione all’atto esecutivo non consente di applicare la prescrizione ordinaria

agenzia delle entrate

Nell’ultimo anno, con la pandemia in corso, più volte si è discusso di cartelle esattoriali, di condono, rottamazione e pace fiscale. Di recente una sentenza della Corte di Cassazione ha chiarito alcuni aspetti  sulla prescrizione.

Se è prevista una prescrizione più breve, la mancata opposizione all’atto esecutivo non consente di applicare la prescrizione ordinaria. Studiamo il caso.

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 24755 del 14/09/2021, ha chiarito alcuni rilevanti profili in tema di termine per la prescrizione delle cartelle. Nella specie, nell’ambito di una controversia relativa all’impugnazione di quattro cartelle, la Commissione Tributaria Provinciale ne annullava tre.  Secondo i giudici, l’agente della riscossione non aveva provato la regolare notificazione delle stesse. Anche in secondo grado l’appello dell’Amministrazione veniva respinto. I giudici sostenevano in particolare che non era stata provata la notifica di una cartella, mentre gli altri crediti erariali erano prescritti. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle Entrate – Riscossione proponeva infine ricorso per cassazione. La ricorrente Amministrazione deduceva che i giudici avevano erroneamente annullato le cartelle sul presupposto che il termine di prescrizione fosse quinquennale, anziché decennale.

La decisione

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Secondo la Suprema Corte la censura era fondata. Evidenziano i giudici che la scadenza del termine sancito per opporsi ad un atto di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito. Tale circostanza non comporta però la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale. Pertanto, se è prevista una prescrizione più breve, la mancata opposizione all’atto esecutivo non consente di applicare la prescrizione ordinaria.

Conclusioni

In conclusione, nel caso di specie, la Commissione Tributaria Regionale aveva male interpretato tale principio. E aveva erroneamente ritenuto soggetto a prescrizione quinquennale il credito, per il quale non decorreva invece un diverso e minore termine. Si doveva in sostanza applicare l’ordinario termine decennale, nella specie interrotto a seguito di comunicazione di iscrizione ipotecaria.

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