Talvolta tra le tante preoccupazioni in famiglia e al lavoro e i tanti impegni giornalieri, date e adempimenti importanti possono sfuggire, come la polizza auto. In questo caso si rischiano oltre 3.000 euro di multa anche se l’auto è soltanto parcheggiata sul suolo pubblico. O addirittura potrebbe accadere di non dare importanza a comunicazioni pervenute dal nostro Istituto bancario o peggio ancora dalla Prefettura. Potrebbe, ad esempio, accadere di aver effettuato il pagamento di un bene mediante assegno ma di aver dimenticato di rimpinguare il conto. In questo caso se nonostante l’avviso della banca di versare quanto dovuto, si rimane inadempienti, si pagherà una sanzione di 3.000 euro alla Prefettura.
Ma oltre alle conseguenze economiche, qualora l’assegno sia superiore a 2.582,00 euro, potrà scattare la revoca dalla possibilità di emettere assegni. Lo stesso può accadere qualora tale circostanza si sia verificata più volte, anche per importi più piccoli, ma a distanza di poco tempo. Ma cosa accade se nonostante la revoca si emettono assegni? Cosa prevede il nostro legislatore?
Scattano sanzioni di oltre 6.000 euro per chi fa questi pagamenti anche con i soldi sul conto in banca o alla posta
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Il nostro legislatore in tali ipotesi è molto severo e non ammette scusanti, punendo chiunque emetta assegni senza autorizzazione. In questi casi scattano sanzioni di oltre 6.000 euro per chi effettua questi pagamenti nonostante abbia i soldi sul conto. L’art. 1 della Legge 386/1990 infatti prevede ingenti sanzioni pecuniarie per chi tiene questo comportamento. Queste vanno da un minimo di 1.032 euro ad un massimo di 6.197 euro. Se l’importo dell’assegno emesso senza autorizzazione è superiore a 10.329 euro o la violazione sia ripetuta, si applica una sanzione ancora più elevata. In particolare da euro 2.065 ad euro 12.394.
Ma oltre a questa ipotesi, la mancanza di autorizzazione può verificarsi anche qualora il correntista abbia chiuso il conto prima dell’emissione dell’assegno. O ancora nel caso di assegno emesso su conto intestato ad altra persona. Nel caso di emissione senza autorizzazione, la banca comunica il nominativo alla CAI. L’iscrizione nel registro avviene entro il termine di 20 giorni dal momento di presentazione dell’assegno per il pagamento.
Dopo il protesto dell’assegno, infine, sarà data comunicazione al Prefetto territorialmente competente che comminerà la sanzione amministrativa. Oltre alla sanzione principale, per chi emette assegni senza autorizzazione scatta il divieto di emettere assegni bancari e postali da 2 a 5 anni. Infine, nei casi di particolare gravità dell’illecito, possono comminarsi sanzioni interdittive di diversa natura, ad esempio l’interdizione dall’esercizio di un’attività professionale o imprenditoriale.
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