Grazie a quest’opportunità si potrà regolarizzare la situazione debitoria con una rateizzazione più lunga e sanzioni ridotte. Ecco per quali debiti si applicherà la definizione agevolata.
L’attuale Legge di Bilancio al fine di sostenere i contribuenti nell’attuale situazione di crisi economica ha previsto diverse misure per le famiglie, pensionati e lavoratori. Tra queste oltre all’aumento dell’assegno unico, una nuova Definizione agevolata per debiti contenuti nei carichi affidati all’Agente delle Riscossione. Essa è contemplata all’art.1, commi 231-252 e permette ai contribuenti di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza sanzioni e interessi.
Inoltre ai commi 153-159 ha previsto la Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n.1/E del 13 gennaio fornisce i primi chiarimenti ai contribuenti che vogliono beneficiarne in ordine agli avvisi bonari ricevuti. Nonché comunicazioni d’irregolarità con cui l’Agenzia segnala errori materiali e di calcolo nella dichiarazione dei redditi che comportano un’imposta o una maggiore imposta da versare.
Sanzioni ridotte al 3% e più tempo per regolarizzare la propria situazione col Fisco
Indice dei contenuti
Con la circolare, l’Ente chiarisce immediatamente l’ambito d’applicazione della nuova misura. Per quanto riguarda le comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate la misura si applica a quelle riguardanti le dichiarazioni del 2019-2020-2021. Inoltre si illustra la definizione agevolata delle rateazioni in corso dal 1° gennaio 2023. Nonché l’estensione da 8 a 20 rate trimestrali dei piani di rateazione dei debiti emergenti dal controllo delle dichiarazioni. Chi usufruirà di tale definizione agevolata, avrà sanzioni ridotte al 3% e risparmierà un bel po’ di soldi per regolarizzare la propria situazione. Infatti le sanzioni dovute sulle imposte non versate o versate in ritardo passano dal 10% al 3%. La definizione trova applicazione anche nei casi di lieve inadempimento previsti dall’art. 15 ter del D.P.R n.602/73, salva l’applicazione delle sanzioni per carenza o ritardo. Ad esempio nelle ipotesi di ritardo non superiore a 7 giorni nel versamento di somme dovute o della prima rata.
Ecco di cosa potranno fruire i contribuenti
Oggetto della definizione agevolata possono essere pertanto le somme dovute a seguito del controllo delle dichiarazioni dei redditi relativi al 2019, 2020 e 2021. Le imposte, gli interessi, i contributi previdenziali e le somme aggiuntive saranno dovute per intero. Ma le sanzioni saranno pari al 3% delle imposte non versate o versate in ritardo. Rientrano nell’agevolazione le comunicazioni il cui termine di pagamento non sia ancora scaduto alla data d’entrata in vigore della legge di Bilancio.
Nonché le comunicazioni già recapitate per cui, al 1° gennaio, il termine di 30 giorni per il pagamento delle somme dovute non sia ancora scaduto. Infine le comunicazioni recapitate dopo il 1° gennaio 2023. Sono ammesse inoltre le rateazioni regolarmente cominciate negli anni precedenti per le quali entro la suddetta data non si è verificata alcuna ipotesi di decadenza. Infine la Legge di Bilancio per agevolare maggiormente i contribuenti nella regolarizzazione della propria situazione fiscale ha prolungato i termini della rateazione delle somme dovute. Addirittura ha previsto tale possibilità, non solo per le rateazioni non ancora iniziate ma anche per tutte quelle in corso al 1° gennaio 2023. In particolare, a prescindere dall’ammontare del debito, i contribuenti potranno optare per il pagamento delle somme dovute fino a 20 rate trimestrali di pari importo.