L’Italia ha adottato la legge sul divorzio nel 1970, considerata di fondamentale importanza per uno Stato democratico.
Essendo ormai trascorso mezzo secolo, possiamo immaginare come le procedure e i termini previsti non si adattino più alle evoluzioni della società contemporanea.
La legge prevedeva infatti che i coniugi potessero richiedere il divorzio una volta trascorsi tre anni dalla loro separazione.
I cambiamenti sociali e la necessità di un risparmio in termini sia economici che temporali, hanno portato ad una prima modifica della legge nel 2015.
La legge di riforma n. 55 del 2015 ha fatto una prima distinzione a seconda che si tratti di separazione consensuale o giudiziale. Vediamole nel dettaglio.
Separazione giudiziale e consensuale: differenze
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La prima differenza consiste nel fatto che le parti ricorrono alla separazione giudiziale nell’ipotesi in cui non riescano a trovare un accordo tra loro. In tal caso il giudice emetterà una sentenza che disciplina i relativi diritti e doveri degli ex coniugi.
Diversamente, la separazione consensuale presuppone un accordo tra i coniugi senza che il giudice intervenga per regolare i loro rapporti futuri. Sarà comunque necessaria l’omologazione della separazione perché questa sia giuridicamente efficace.
Va da sé che l’ordinamento giuridico preferisce il caso in cui le parti riescano a trovare degli accordi autonomamente. La riforma del 2015 prevede infatti che i coniugi ottengano il divorzio trascorsi sei mesi dalla comparizione innanzi al giudice in caso di separazione consensuale.
Se si tratta di separazione giudiziale, invece, dovrà essere trascorso un anno dalla comparizione.
Quali novità
Accanto al “classico” procedimento di divorzio, la legge del 2015 ha introdotto la più semplice disciplina del divorzio breve, importante traguardo nel panorama legale.
Tutti vorremmo risparmiare tempo e denaro: i vantaggi del divorzio breve in soli due punti.
La prima novità consiste nel fatto che i coniugi possano recarsi in Comune e non più in Tribunale. Basterà comparire dinanzi all’Ufficiale di Stato civile (il Sindaco) del Comune in cui è trascritto l’atto di matrimonio e consegnare le proprie dichiarazioni. A questo punto, il Sindaco li convocherà almeno trenta giorni dopo la comparizione per concludere la procedura.
In secondo luogo, la presenza dell’avvocato non è più obbligatoria ma meramente facoltativa. Ciò significa che le parti possono decidere di farne a meno e risparmiare notevolmente.
Bisogna però precisare che non tutti possono accedere al divorzio breve.
I presupposti per ottenere il divorzio breve
Questo procedimento è riservato a coloro che non hanno figli minorenni, maggiorenni portatori di handicap o non autosufficienti economicamente.
Tuttavia, ciò vale se i minorenni o i maggiorenni che non possono provvedere autonomamente a sé sono figli di entrambi gli ex coniugi. In caso contrario, ad esempio se il figlio è di un solo coniuge, non vi sarà alcuna preclusione all’accesso della procedura.
Come risparmiare tempo e denaro: i vantaggi del divorzio breve consistono proprio in questo.
Non soltanto in un minore dispendio di energie e tempi, ma anche di soldi. Il costo del divorzio in Comune infatti ammonta normalmente a 16 euro, contro le cifre esorbitanti necessarie per il classico iter in Tribunale.