L’interruzione di un rapporto di lavoro può avvenire per le situazioni più disparate. Quando si accetta una nuova posizione, quando si decide di dedicare la prova vita ad altro o quando insorgono complicazioni che impediscono che il lavoro sia portato avanti. Per questo motivo, il dipendente che intende licenziarsi deve procedere alla compilazione dello specifico modulo direttamente online.
Chi può fare domanda di dimissioni in formato cartaceo
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Con il Decreto legislativo 151/2015, a partire dal 12 marzo 2016, si è infatti dato il via a procedure semplificate e tematiche per lasciare una posizione lavorativa. Ancora, con l’articolo 26, che legifera in materia di Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale, si può fare domanda di dimissioni volontarie. Questa procedura online non può essere derogata da altre modalità di comunicazione, salvo i casi specifici. Infatti, la classica lettera di dimissioni cartacea è, ormai, permessa solo per alcune categorie di lavoratori. Quali collaboratori domestici, lavoratrici in gravidanza o nei primi 3 anni del bambino, lavoratori nel pubblico impiego, lavoro marittimo e in casi di risoluzione a seguito di conciliazione cartacea. Cosa significa? Che tutti i dipendenti che non rientrano in queste categorie devono avviare la procedura sul portale del Ministero del Lavoro e Politiche sociali.
Rischierà l’inefficacia della domanda di licenziamento volontario chi non compila questo modulo online direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate
È necessario seguire la seguente procedura:
- entrare sul portare cliclavoro.go.it (al quale si può accedere anche tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate);
- accedere all’area riservata tramite credenziali SPID oppure CIE, eIDAS, Accesso cittadino Estero o Accesso PA (con credenziali NoiPA);
- compilare il modulo e inviarlo.
Con questa semplice modalità, la richiesta di dimissioni volontarie sarà inviata automaticamente anche alla PEC del datore di lavoro. È importante, però, tenere contro dei termini di preavviso previsti dal contratto di lavoro, che cambiano a seconda delle mansioni svolte e del ruolo all’interno della posizione lavorativa. Quindi, se sul contratto si richiedono 7, 30 o 60 giorni di preavviso, il lavoratore deve attenersi a tale scadenza in modo fiscale, o rischierà l’inefficacia della domanda di licenziamento volontario/risoluzione consensuale. Questi termini possono non essere rispettati sono nel caso in cui si tratti di dimissioni per giusta causa.
La data di decorrenza della domanda sarà quella a partire dalla quale, decorso il periodo di preavviso, cesserà ufficialmente il rapporto di lavoro. Ed è questa data che andrà opportunamente inserita nel modulo. Ancora, la procedura prevede 7 giorni di margine entro i quali il lavoratore può revocare la domanda di licenziamento, anche nel caso in cui le dimissioni vengano proposte in formato cartaceo.
Enti accreditati per la procedura
Per chiunque sia impossibilitato a procedere con la domanda online, è possibile rivolgersi a degli intermediari abilitati ad inoltrare la domanda online. Patronati, sindacati, commissioni di certificazione, Enti bilaterali, consulenti del lavoro e Ispettorato nazionale. Recandosi fisicamente in uno di questi uffici, si potrà richiedere un aiuto nella compilazione del modulo.
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