Gli spostamenti ed i trasferimenti di denaro sono spesso oggetto d’indagine da parte del Fisco che adotta diversi sistemi per controllarne i flussi. Ecco perché talvolta accade di inciampare in condotte potenzialmente punibili dalla Legge a cui conseguono pesanti sanzioni amministrative.
Per evitare simili conseguenze, i risparmiatori devono prestare molta attenzione all’utilizzo degli strumenti e delle modalità selezionate quando effettuano determinati pagamenti. È il caso, ad esempio, di chi effettua un pagamento per saldare il lavoro prestato da una terza persona. Rischia multe da 1.000 a 5.000 euro il datore di lavoro che non si attiene ai dettami legislativi che analizziamo di seguito.
Quali sostegni per le imprese e quali obblighi per i datori
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L’attuale situazione di emergenza sanitaria ed economica ha particolarmente fiaccato numerosi settori produttivi del nostro sistema economico. Per fronteggiare la crisi finanziaria sono diversi gli aiuti messi in campo in favore delle imprese. In un precedente articolo, ad esempio, abbiamo illustrato a quali settori l’Agenzia delle Entrate concederà oltre 3.000 euro a fondo perduto. I sostegni economici non giungono solo da organi statali, ma spesso sono anche le Regioni a prestare il proprio supporti al rilancio.
C’è ancora tempo fino a fine marzo per richiedere un fondo perduto da 5.000 euro alle casse regionali per molti lavoratori. Chi è titolare di un’attività o impresa con dipendenti che prestano servizio presso l’azienda ha degli obblighi precisi da rispettare circa il pagamento degli stipendi. Uno di questi interessa l’obbligo di tracciabilità relativo al saldo della busta paga.
Rischia multe da 1.000 a 5.000 euro chi effettua questi pagamenti periodici senza tracciarli di volta in volta
Secondo quanto stabilisce l’articolo 1, comma 913, della Legge n. 205/2017, il pagamento degli stipendi prevede l’obbligo di tracciabilità. Questo significa che il datore di lavoro potrebbe incorrere in una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro se non prova il pagamento tracciabile. Tale responsabilità sussiste anche nel caso in cui il lavoratore dichiari di aver ricevuto un pagamento con strumenti tracciabili tramite firma apposta su busta paga. Ciò perché, come precisa la suddetta Legge, la firma in busta paga non costituisce di per sé una prova circa l’avvenuto pagamento. Un ulteriore aspetto non trascurabile è quello che emerge dalla nota INL n. 606 del 15 aprile 2021. Nel testo del documento si rimarca che laddove si registrino molteplici condotte illecite, la sanzione si applica a ciascuna di esse, escludendo la cumulabilità.
Ciò significa che il datore di lavoro rischia la sanzione pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro per ciascun pagamento dello stipendio che effettua in contanti. Tale sanzione, inoltre, non esclude la cumulabilità con quella prevista per il lavoro in nero. In quest’ottica, appare evidente l’importanza di utilizzare sempre mezzi tracciabili per effettuare i pagamenti degli stipendi. Esistono tuttavia delle eccezioni che la normativa ammette. Non sono infatti soggetti all’obbligo di tracciabilità i pagamenti per rapporti di lavoro domestico o familiare regolamentati dai CCNL. Inoltre, potrebbero costituire eccezione i compensi derivanti da borse di studio o rapporti autonomi di natura occasionale secondo la nota INL n. 4538/2018. In simili circostanze, tuttavia, è utile accertarsi circa l’effettiva validità della regola al caso particolare.
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