Il contratto di lavoro crea una serie di obblighi tanto per il datore quanto per il dipendente. Questi doveri non si esauriscono nel pagare lo stipendio e prestare l’attività lavorativa ma esistono tutta una serie di doveri di contorno. Infatti, il dipendente deve prestare un servizio consono alle esigenze del datore, rispettoso della legge e del CCLN. Il rispetto di questi obblighi è essenziale perché, ove violati, possono portare al licenziamento o a pesanti sanzioni.
La Corte di Cassazione si è espressa sull’entità e sul tipo di sanzione da applicare ad un dipendente per violazione del contratto collettivo. Lo ha fatto con il provvedimento numero 13774 del 2022. Il caso analizzato dalla Corte riguardava una dipendente che si rivolgeva ad un cliente in modo molto scortese, utilizzando un’espressione volgare. Il cliente, infastidito da questo comportamento, usciva dal locale senza completare un acquisto di modico valore. Il datore di lavoro, ritenendo sussistente la giusta causa, licenziava immediatamente la dipendente, anche in assenza di precedenti disciplinari.
Gli obblighi del dipendente
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Infatti, il datore di lavoro riteneva che un gesto di questo tipo, sotto le feste natalizie, potesse pregiudicare molto il suo rapporto con la clientela. E riteneva leso il vincolo fiduciario che deve esistere nel contratto di lavoro come previsto dagli articoli 2106 codice civile e 255 CCNL. La Corte spiega che in questi casi il lavoratore rischia la sospensione dalla retribuzione e dal servizio per massimo 10 giorni, e non il licenziamento.
Per arrivare a decidere in questo modo i giudici analizzano l’articolo 220 del CCNL. Questo prevede che il lavoratore ha l’obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri di ufficio e il segreto d’ufficio. Deve usare modi cortesi con il pubblico e tenere una condotta conforme ai doveri civici. L’articolo 225 prevede che l’inosservanza dei doveri da parte del personale comporta una serie di provvedimenti sanzionatori. Questi sono progressivamente più gravi proporzionalmente alla condotta del lavoratore.
Rischia la sospensione dalla retribuzione e dal servizio per massimo 10 giorni il lavoratore che tiene questo comportamento scorretto
Si parte dal biasimo verbale per mancanze lievi, poi abbiamo il biasimo scritto. Poi, si passa ad una multa non eccedente le 4 ore di retribuzione. Si ha la sospensione della retribuzione e dal servizio per massimo 10 giorni. Si giunge, infine, al licenziamento disciplinare. I precedenti gradi di giudizio e la Corte di Cassazione stessa ritengono il comportamento della lavoratrice non grave.
Soprattutto considerato il suo carattere isolato e di prima infrazione. Non si può giustificare, dunque, l’inflizione di una sanzione come il licenziamento per giusta causa troppo grave rispetto al comportamento scorretto. Al massimo il lavoratore rischia una sanzione conservativa. Come è appunto la multa non eccedente le 4 ore di retribuzione oppure la sospensione dalla retribuzione e dal servizio per massimo 10 giorni.
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