Il Decreto legislativo 159 del 2011 prevede al titolo I le misure di prevenzione personali. In particolare, all’articolo 2 troviamo il foglio di via obbligatorio. È un provvedimento del questore che si applica a 3 categorie di persone elencate dall’articolo 1. In particolare, coloro che sono da ritenersi, sulla base di elementi di fatto, dediti a traffici delittuosi. Coloro che per condotta e tenore di vita, oltre a elementi di fatto, vivono con i proventi di attività delittuose.
Coloro che per il loro comportamento, come violazioni del foglio di via obbligatorio, sono dediti alla commissione di reati. Questi devono riguardare l’integrità fisica o morale di minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica. Contro questi soggetti il questore può adottare il foglio di via obbligatorio. Questo è un provvedimento motivato che impedisce a chi lo ha ricevuto di tornare, senza autorizzazione, per al massimo 3 anni in un determinato Comune.
I comportamenti pericolosi del lavoratore
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Rischia fino a 3 anni di allontanamento dal proprio Comune di residenza o di lavoro il dipendente che prende parte a particolari tipologie di manifestazioni sindacali. Infatti, il questore ha notificato il foglio di via obbligatorio ad un lavoratore che aveva partecipato a delle manifestazioni sindacali tramite picchettaggio.
Sul tema è intervenuto il Consiglio di Stato con la sentenza 3108 del 2022. Spiegando che in realtà il foglio di via è illegittimo. Quando l’Amministrazione non prova ed elenca le condotte pericolose e violente che il lavoratore avrebbe tenuto durante le operazioni di picchettaggio. Infatti, come abbiamo visto, l’articolo 2 richiede che per adottare il foglio di via ci siano elementi di fatto attuali e concreti. Questi devono riguardare la possibilità che il soggetto colpito dal foglio di via possa commettere alcuni tipi di reati.
Rischia fino a 3 anni di allontanamento dal proprio Comune di residenza o di lavoro il dipendente che tiene questo comportamento
In particolare abbiamo visto quelli che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza e la tranquillità pubblica. Dunque, nell’adozione del foglio di via il questore dovrà motivare pienamente come quel soggetto sia, in qualche modo, dedito alla commissione di reati.
Il foglio di via obbligatorio è, infatti, una misura di prevenzione personale, ha quindi come scopo quello di prevenire i reati e non quello di sanzionarli. Per questo, per adottare un foglio di via legittimo nei confronti del lavoratore il questore deve provare e indicare i comportamenti e gli episodi della vita di questo che lo rendono un soggetto socialmente pericoloso. Se il giudice non dovesse rivenire questi elementi dalla motivazione e dal provvedimento, il foglio di via obbligatorio sarebbe illegittimo.
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