La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 29 del 14 dicembre 2020 ha chiarito entro quali limiti vi sarà la riduzione delle imposte sul lavoro dipendente. Vediamo cosa prevede la nuova manovra sul taglio del cuneo fiscale. La indicata circolare, in particolare, chiarisce a chi spetta il taglio del cuneo fiscale e chi è tenuto alla detrazione. Essa, cioè, è intervenuta a spiegare, nel dettaglio, le misure contemplate dal D.L. n. 3/20, contenente “Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente”.
Anzitutto, dal primo luglio 2020, è stata abrogata la disciplina sul bonus Irpef. Sono state previste, infatti, due misure per ridurre la tassazione sul lavoro:
1) il trattamento integrativo, che consiste, appunto, in una rimodulazione del bonus Irpef. Detto trattamento viene calcolato in relazione al numero di giorni lavorativi a partire dal 1° luglio 2020 ed è pari a 600 euro per il 2020 e 1.200 euro per il 2021. Tuttavia, spetta solo se il reddito del potenziale beneficiario non superi i 28.000 euro;
2) è stata prevista, inoltre, un’ulteriore detrazione fiscale per le prestazioni rese dai lavoratori dipendenti, tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020. Destinatari del beneficio, sono anche i titolarti di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, con reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 40.000 euro.
Si tratta, in questo caso, di una detrazione rapportata al periodo di lavoro, che decresce all’aumentare del reddito complessivo, fino ad azzerarsi innanzi all’importo di 40.000 euro. Si specifica, però, che mentre il trattamento integrativo è una misura strutturale, l’ulteriore detrazione è solo temporanea. Altra importante novità è che per agevolarne la fruizione, entrambi i benefici sono attribuiti dai sostituti d’imposta, senza necessità per il lavoratore di presentare domanda.
Trattamento integrativo
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Vediamo, innanzitutto, a chi spetta il trattamento integrativo. Ebbene, i destinatari sono i contribuenti con reddito complessivo composto da redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Si pensi ai compensi dei soci lavoratori delle cooperative; indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità; somme corrisposte a titolo di borsa di studio; redditi derivanti da co.co.co; remunerazioni dei sacerdoti; prestazioni pensionistiche comunque erogate; compensi per lavori socialmente utili. Per accedere al trattamento integrativo i contribuenti deve essere titolari di reddito complessivo non superiore ai 28.000 euro per l’anno di riferimento.
Detrazione fiscale
Vediamo, invece, a chi spetta l’ulteriore detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari a: a) 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro; b) 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 5.000 euro. I beneficiari di questa misura sono i medesimi che possono accedere al trattamento integrativo.
I soggetti tenuti al riconoscimento del trattamento integrativo e all’ulteriore detrazione
Abbiamo visto come si atteggia la riduzione delle imposte sul lavoro dipendente e cosa prevede la nuova manovra sul taglio del cuneo fiscale. Adesso, soffermiamoci su chi sono i sostituti di imposta, tenuti al riconoscimento delle misure messe in campo, cioè del riconoscimento del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione. Segnatamente, si tratta di:
1) enti e le società indicati nell’articolo 73, comma 1, del TUIR;
2) le società e associazioni indicate nell’articolo 5 del TUIR;
3) le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell’articolo 55 del TUIR;
4) le imprese agricole;
5) le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
6) il curatore fallimentare;
7) il commissario liquidatore;
8) il condominio;
9) le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo;
10) le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale, nonché della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale.
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