Molti contribuenti italiani, a causa della grave contrazione dei ricavi relativi all’anno 2020 e a seguito della situazione emergenziale legata alla pandemia da Covid 19, potranno optare per l’ingresso nel regime forfettario.
Il regime forfettario si applica a quei micro-contribuenti con ricavi lordi fino a € 65.000,00.
La rettifica IVA per l’accesso al regime forfettario dal 2021
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Il passaggio da un regime IVA a un regime senza IVA, richiede una serie di rettifiche con relativo versamento dell’imposta che è stata detratta sui beni non ancora ceduti e i servizi non ancora utilizzati ed esistenti al 31/12/2020.
Questo è stabilito dall’art. 19-bis del DPR n. 633/72.
In pratica si deve effettuare la detrazione dell’IVA operata in passato e tale imposta va versata con il saldo per l’anno 2020.
In presenza di una crisi economica, ancora in corso, legata alla pandemia da coronavirus, saranno numerosi i contribuenti che opteranno per l’ingresso in questo regime speciale.
La cosa più importante da ricordare per la predisposizione della dichiarazione IVA per l’anno d’imposta 2020 è barrare la casella VA 14, in quanto si tratta dell’ultima dichiarazione in regime ordinario.
Detrazione su merci in rimanenza e beni ammortizzabili
Detrazione su beni ammortizzabili
La detrazione non va effettuata se sono trascorsi 5 anni dall’entrata in funzione del bene e 10 anni per gli immobili.
La detrazione non va neppure effettuata per i beni non superiori a € 516,46 e per i beni che hanno un coefficiente di ammortamento pari o superiore al 25%
Secondo la CM 7/2008, relativa all’ingresso nei minimi, la rettifica va effettuata anche per i beni sopra menzionati, purché questi non siano ancora entrati in funzione al momento del passaggio di regime contabile. Questi beni sono soggetti a rettifica nel caso in cui non siano state eseguite tutte le deduzioni integrali e le relative quote di ammortamento.
Per semplificare, per i beni ammortizzabili acquisti nell’anno 2016, non si deve effettuare nessuna rettifica, per quelli acquistai dal 01/01/2017 si, dato che non è ancora trascorso il quinquennio
La rettifica deve essere effettuata solamente sulla parte residua e non ammortizzata.
Per gli immobili acquistati nell’anno 2011 non si deve fare alcune rettifica dato che è trascorso il decennio, per quelli acquistati dal 2012 si.
L’ammontare della rettifica sarà così costruito per i beni mobili e per gli immobili.
Anno di acquisto Immobile ammontare delle rettifica | |||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
No | 1/10 | 2/10 | 3/10 | 4/10 | 5/10 | 6/10 | 7/10 | 8/10 | 9/10 |
Anno di acquisto Beni ammortizzabile ammontare delle rettifica | ||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
No | 1/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 |
Per quanto riguarda le merci, la metodologia di calcolo è più semplice, basterà inventariare la merce al 31/12/2020 e stabilire per ogni gruppo omogeneo il valore di acquisto e predisporre una apposita documentazione così come richiesto dalla Circolare n.73/E/2007.
In questo caso dovremo operare questa rettifica nella dichiarazione IVA dell’ultimo anno di applicazione del regime ordinario.
Il rigo da utilizzare è il VF70 del modello IVA, prospetto Rigo 3, rettifica per mutamenti di regime fiscale (Cfr. IVA 2021 Appendice pag. 79-89).
La rettifica IVA per l’accesso al regime forfettario dal 2021, confluisce nel saldo con il segno meno e in aumento, della dichiarazione IVA per l’anno 2020.