Responsabilità solidale ed illimitata dei soci nelle società in nome collettivo: il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale ed i suoi risvolti processuali

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Uno dei temi centrali, nella fase patologica dell’attività delle società, è la tutela dei creditori sociali. Lo scioglimento delle società, per una delle cause previste dal codice civile, spesso determina l’impossibilità oggettiva di veder soddisfatte le proprie ragioni di credito, specialmente nel caso di società a responsabilità limitata.

Queste ultime, come noto, sono caratterizzate dalla separazione del patrimonio sociale rispetto a quello dei singoli soci, per cui un’azione contro di essi sarebbe inutiliter data, ad eccezione di alcuni casi “limite”.

Nelle società in nome collettivo, invece, tutti i soci rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali e un accordo diverso dalla lettera dell’art. 2291 c.c. non sarebbe opponibile a terzi, tra i quali, appunto, i creditori sociali.

Tale principio, tuttavia, sembra restare “lettera morta”, non avendo il legislatore mancato di “mitigarlo”.

Il successivo articolo 2304 c.c., rubricato “responsabilità dei soci”, infatti, introduce un limite concreto, di ordine processuale, all’esperimento di un’azione coattiva di recupero del credito, nei confronti dei soci.

Si tratta del principio della preventiva escussione del patrimonio sociale, per tale intendendosi l’attività di recupero del credito in sede di processo esecutivo (espropriazione forzata), a seguito di pignoramento immobiliare e/o mobiliare e/o presso terzi.

Ebbene, secondo la lettera della citata disposizione codicistica, anche se la società in nome collettivo è in liquidazione, i creditori sociali non possono pretendere il pagamento dei singoli soci, se non dopo l’escussione del patrimonio sociale. Sul piano processuale, ciò significa che non è consentito di intraprendere un’azione esecutiva simultanea nei confronti della società e dei soci.

In termini concreti, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale, nelle snc, si traduce in un’inutile duplicazione di processi, in violazione dell’art. 111 della Costituzione, ovvero del divieto di un abuso del processo, a discapito dell’economia processuale.

Responsabilità solidale ed illimitata dei soci nelle società in nome collettivo. La sentenza della Suprema Corte

A confermare tale interpretazione sistematica delle disposizioni codicistiche richiamate, è intervenuta una recentissima sentenza della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. Sez. III, n. 22629 del 20.11.2020).

Secondo i giudici di legittimità, il principio della preventiva escussione, mutuato dall’art. 2304 c.c., ha efficacia limitata alla sola fase esecutiva, non impedendo (e ci mancherebbe!!!- Sic!– ) al creditore di munirsi di titolo esecutivo nei confronti del socio illimitatamente responsabile, in sede di cognizione.

Il creditore sociale, è, quindi, costretto ad intraprendere molteplici procedimenti: in via preliminare, un giudizio civile di cognizione ordinaria, prodromico a quello esecutivo, nei confronti della società in nome collettivo e anche qualora sia consapevole dell’incapienza della società; due successivi procedimenti (di cognizione ed esecutivo nei confronti dei singoli soci) – Sic!-

Si perviene, dunque, all’assurdo che per conseguire un proprio credito, certo, liquido ed esigibile, è necessario imbattersi in una moltitudine di processi, con tempi di attesa lunghissimi e con aggravio di costi (spese legali per numero x di processi).

Una barzelletta tutta italiana

Un sistema normativo che consente violazioni di disposizioni, anche di rango superiore (costituzionale), che disincentiva i cittadini ad intraprendere un giudizio per la tutela di diritti, la certezza dei quali dovrebbe essere garantita, che si traduce in un abuso del processo e nella violazione del principio della ragionevole durata dei giudizi, nonché di quello del giusto processo.

Per tale via, peraltro, si assottiglia la differenza tra società a responsabilità limitata e società in nome collettivo. Dal punto di vista delle responsabilità, infatti, il beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 2304 c.c., introduce una sorta di separazione del patrimonio della snc rispetto a quello dei singoli soci, non dissimile dal regime proprio delle S.r.l.

A proposito della responsabilità solidale ed illimitata dei soci nelle società in nome collettivo, è auspicabile, quindi, un intervento del Legislatore. Sia sul piano sostanziale e sistematico, volto all’armonizzazione dei diversi tipi societari previsti dal codice civile, sia su quello dell’economia processuale, in omaggio ai principi costituzionali del giusto processo, della ragionevole durata dei procedimenti, del divieto di abuso di mezzi processuali e della garanzia della certezza del diritto.

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