Responsabilità del liquidatore, anche nell’ipotesi di S.r.l. cancellata ed estinta

Corte di Cassazione

Responsabilità del liquidatore, anche nell’ipotesi di S.r.l. cancellata ed estinta, per incapienza dell’attivo e violazione del principio della “Par condicio creditorum”.  Presupposti ed onere probatorio. Studiamo il caso.

La liquidazione della S.r.l., preordinata alla cancellazione della stessa dal Registro delle Imprese ed all’estinzione della società, non esime da responsabilità il liquidatore, anche successivamente all’intervenuta estinzione, in ipotesi di violazione del principio della “Par condicio creditorum”, mutuato dal combinato disposto di cui agli art. 2740 c.c. e 2741 c.c.. Principio, quest’ultimo, che costituisce il parametro per valutare la sussistenza e l’entità di una lesione del credito per opera del liquidatore, in fase di liquidazione del patrimonio societario, a prescindere dall’apertura di una procedura concorsuale nei confronti della società stessa.

Sul liquidatore, infatti, grava l’obbligo di accertare la composizione dei debiti societari, prima di procedere ai relativi pagamenti, riparando errori od omissioni commessi dall’Amministratore cessato dalla carica, nel rappresentare la situazione contabile e patrimoniale della società. Segnatamente, il liquidatore deve riconoscere debiti eventualmente non apposti nei bilanci, dando luogo ad un’ “Ordinata” liquidazione del patrimonio sociale. In fase di liquidazione, in particolare, questi deve graduare l’insieme dei debiti accertati, nel rispetto dei privilegi che li assistono, il pagamento dei quali, per loro stessa natura, deve essere antergato a quello dei crediti non assistiti da cause di prelazione, concretandosi, in caso contrario una violazione del principio sopra richiamato.

Ciò posto, tuttavia, il mero inadempimento alle obbligazioni poste in capo al liquidatore, ovvero l’inesatta graduazione dei debiti societari dal medesimo accertati, non è da sé solo sufficiente a fondarne la responsabilità ai sensi dell’art. 2495 c.c.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, invero, la natura della responsabilità del liquidatore è aquiliana, come quella dell’amministratore, disciplinata dalla disposizione di cui all’art. 2395 c.c., ravvisandosi, in entrambe le fattispecie tipizzate dai rispettivi articoli, la medesima ratio: La “Terzietà” dei creditori sociali rispetto alla società genera un rapporto extracontrattuale tra soci, amministratore, liquidatore, da un lato e creditori sociali, dall’altro.

Sotto il profilo dell’onere probatorio, l’attribuzione di responsabilità, in entrambe le ipotesi, richiede l’assolvimento della prova, latere creditoris, di una condotta dolosa o colposa, della sussistenza di un danno ontologicamente   apprezzabile, nonché del nesso causale tra condotta e danno patito dal terzo contraente.

Tuttavia, lo schema di responsabilità tipizzato dalla disposizione di cui all’art. 2495 c.c., pur riproducendo quello tipizzato dal precedente articolo 2395 c.c., si atteggia diversamente, a seconda che si discorra di responsabilità del socio o del liquidatore.

Responsabilità del liquidatore, anche nell’ipotesi di S.r.l cancellata ed estinta

Nel primo caso, la responsabilità è limitata alla quota dell’attivo sociale che il socio abbia percepito, gravando sul creditore sociale l’onere della prova circa la distribuzione dell’attivo e la riscossione di una quota di esso da parte del socio.

Nel secondo, disciplinato dal secondo comma dell’art. 2945 c.c., trattasi di responsabilità illimitata per colpa del liquidatore, senza che rilevi la sussistenza di un attivo o passivo da ripartire tra i soci   nel bilancio finale di liquidazione, né l’appostazione nel bilancio finale di liquidazione del debito sociale non pagato, quanto l’indicazione del credito sociale non considerato e lo specifico danno subito, in rapporto ad altri crediti, andati soddisfatti. In particolare, il creditore insoddisfatto, al fine di assolvere l’onere della prova della responsabilità del liquidatore, deve dedurre e allegare: il mancato soddisfacimento di un credito esistente, liquido ed esigibile al tempo dell’apertura della fase di liquidazione; provare il danno derivante dall’inadempimento, nonchè la sua entità, con riferimento alla natura del credito vantato, rispetto ad altri crediti andati soddisfatti.

Per contro, al fine di andare esente da responsabilità, il liquidatore deve provare l’adempimento dell’obbligo di una fedele ricognizione di debiti sociali e di quello di pagare i debiti sociali, nel rispetto del principio della “Par condicio creditorum”, senza alcuna pretermissione di debiti coesistenti.

Su tali coordinate ermeneutiche, si innesta una recente sentenza della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. 12.06.2020 n.11304) che, sostanzialmente, circoscrive la responsabilità illimitata del liquidatore, nei confronti del creditore sociale pretermesso, in ipotesi di azzeramento della massa attiva, al solo caso in cui tale azzeramento sia riferibile ad una condotta in danno del singolo creditore. Condotta che deve estrinsecarsi nell’esecuzione di pagamenti, in violazione del principio della “Par condicio creditorum” e delle cause legittime di prelazione, ex art. 2741 comma 2 c.c.

Alla luce dei principi di diritto espressi dall’Organo di Nomofilachia, nella citata sentenza, in linea con l’orientamento giurisprudenziale prevalente, può affermarsi il postulato secondo il quale la responsabilità del liquidatore di S.r.l., ancorchè illimitata quando sussistente, esiste solo in funzione dell’intervenuta e provata lesione del principio della “Par condicio creditorum”.

Consigliati per te