Giunge gradita per i cittadini italiani privi di una residenza fissa il chiarimento divulgato dal Ministero del Lavoro in riferimento al reddito di cittadinanza. Con la circolare n. 1319 del 19 febbraio 2020 si è disposta l’erogazione del contributo governativo anche chi, al momento della richiesta, non risulta nei registri anagrafici del Comune. Il requisito richiesto per l’accesso al RdC riguarda l’obbligo di residenza nella penisola italiana da almeno 10 anni di cui gli ultimi 2 in modo continuativo. Il reddito di cittadinanza per i senza fissa dimora prevede la verifica di alcuni requisiti fondamentali.
Per i cittadini italiani che al momento sono privi di fissa dimora sarà sufficiente produrre una documentazione attestante la “ricostruzione sostanziale della residenza”. Il chiarimento diffuso dal Ministero del Lavoro si innesta sugli innumerevoli accertamenti eseguiti dall’Inps e dagli uffici dell’anagrafe. L’azione congiunta di Inps e uffici anagrafici ha riguardato il controllo di soggetti che, al momento della richiesta del beneficio, non possedevano dimora fissa.
Reddito di cittadinanza per i senza fissa dimora: i controlli degli uffici anagrafici
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Il reddito di cittadinanza per i senza fissa dimora, stando alla circolare del Ministero del Lavoro, deve essere erogato anche a chi ha perso l’alloggio. Al Ministero del Lavoro sono giunte numerose segnalazioni di cittadini, italiani e non, che risultavano non iscritti all’anagrafe perché cancellati. La cancellazione dai registri è avvenuta anche per quei soggetti che pure vantavano l’iscrizione all’anagrafe per un periodo di oltre 10 anni.
Ciò perché magari al momento della richiesta del reddito di cittadinanza risultavano cancellati dai registri per mancata reperibilità. A giudizio del Ministero, la riscontrata irreperibilità all’indirizzo di residenza indicato potrebbe essere imputata alla perdita dell’alloggio a causa di disagio economico.
La legge anagrafica del 1954
Il reddito di cittadinanza per i senza fissa dimora presuppone l’accertamento dell’abituale presenza dei contribuenti nel territorio comunale. La legge anagrafica n. 1228/1954, e nello specifico l’articolo 2, statuisce la residenza del senza fissa dimora nel Comune in cui il soggetto stabilisce il proprio domicilio. Una volta che si è approdati all’accertamento dell’iscrizione nei registri anagrafici, il Ministero offre occasione di un accomodamento. Al richiedente il reddito di cittadinanza viene concesso di esibire un requisito “sostanziale” in assenza di quello “formale”, attestante cioè l’iscrizione anagrafica. Se il contribuente riesce a dimostrare la propria permanenza continuativa in un Comune italiano si riterrà soddisfatto il requisito per ottenere il beneficio. Ricordiamo che il requisito dei due anni continuativi di residenza sul suolo italiano viene dedotto dalla ricostruzione della residenza anagrafica pregressa.