Perdere il posto di lavoro è una autentica sciagura che negli ultimi anni è diventata comune a molti. La crisi economica dopo la pandemia e il perdurare del conflitto bellico in Ucraina, ha peggiorato la situazione. Se le famiglie stentano ad arrivare a fine mese, lo devono anche ad attività lavorative che chiudono e a posti di lavoro che si perdono. Molti gli italiani che di colpo si sono trovati a perdere la loro occupazione e la loro busta paga. Ma al termine del rapporto di lavoro non sono poche le cose che spettano al lavoratore. Cose che molte volte il datore di lavoro, anche lui in crisi, non paga. Ma gli strumenti e le armi in mano ai dipendenti sono tante e alcuni diritti sono sacrosanti.
Recupererà molti soldi il lavoratore che presenta queste richieste previste dalla Legge anche per un lavoro interrotto 5 anni fa
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Dal TFR alle ferie maturate e non sfruttate, dalla tredicesima ai permessi non goduti. Sono davvero tante le spettanze che un lavoratore licenziato dovrebbe percepire al termine del rapporto. Tutto previsto dalla normativa vigente che offre tutele ben oltre la semplice NASPI INPS richiedibile.
Ogni mese il dipendente accumula diverse somme, molte delle quali da recuperare all’atto della cessazione del rapporto di lavoro. Per esempio il TFR. La liquidazione o buonuscita, è pari a circa una mensilità di lavoro all’anno. Lo stipendio mensile va diviso per 13,5 e al risultato va tolto lo 0,5%. Questa è la formula utile a calcolare il proprio TFR. Somme tanto più importanti quanti più anni di lavoro sono stati effettuati col medesimo datore di lavoro. Gli accantonamenti degli anni passati si rivalutano in misura fissa dell’1,5% all’anno con l’aggiunta del 75% del tasso di inflazione dell’anno di riferimento.
Le altre voci attive per il licenziato
La prescrizione del TFR, come di qualsiasi altro emolumento spettante è di 5 anni. Il calcolo parte dalla data in cui il datore di lavoro ha omesso il versamento di queste spettanze. Oltre al TFR, un lavoratore licenziato ha diritto ai ratei delle mensilità aggiuntive: tredicesima e in alcuni casi la quattordicesima. Ogni mese di lavoro si accantona 1/12 di entrambe le mensilità aggiuntive. La prima matura a dicembre, la seconda a luglio. Per i licenziamenti che sopraggiungono prima che il lavoratore abbia incassato la tredicesima, spettano i ratei maturati. Un licenziato il primo giugno ha diritto a 6 mesi di tredicesima.
Il mese è considerato intero se la data del licenziamento è successiva al 15 del mese. Recupererà molti soldi il lavoratore quindi, ma non solo di TFR e tredicesima. Anche le ferie maturate e non godute, alla pari dei permessi, diventano monetizzate per il lavoratore. In totale, salvo previsioni diverse nei CCNL di categoria, sono 26 giorni all’anno le ferie di un dipendente. Se non si fa in tempo a goderne, devono essere convertite in soldi. Alla pari di permessi retribuiti o di quello relativo al ROL (Riduzione orario lavoro).
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