Il reato di false dichiarazioni previsto dall’art. 374 bis c.p. è diretto a sanzionare la condotta di coloro i quali rendano dichiarazioni mendaci oppure producano false attestazioni. Queste ultime possono confluire in certificati o in qualunque altro atto, destinati all’Autorità Giudiziaria o alla Corte Penale Internazionale. Dette dichiarazioni devono riguardare: condizioni, qualità personali, trattamenti terapeutici, rapporti di lavoro in essere o da instaurare. Inoltre, esse devono essere relative all’imputato, al condannato o a persona sottoposta ad un procedimento di prevenzione. L’espressione introduttiva della norma, ossia: “salvo che il fatto costituisca più grave reato”, comporta che possano essere previsti trattamenti sanzionatori diversi. Questi ultimi possono derivante da altra disposizione di Legge o da Leggi speciali.
Natura del reato di false dichiarazioni
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Il reato di cui all’art. 374 bis c.p. è a consumazione istantanea e di pericolo. E’ un reato improprio, in quanto può essere commesso da chiunque. Il bene giuridico che il legislatore cerca di preservare è il buon andamento dell’amministrazione della Giustizia. Quindi, la persona offesa è la collettività, mentre chi subisce indirettamente il danno è la persona danneggiata dal reato.
La pena
Chi commette il delitto di cui all’art. 374 bis c.p. è punito la reclusione da uno a cinque anni. Il comma 2 prevede una circostanza aggravante. Essa ricorre allorquando il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di un pubblico servizio o da un esercente la professione sanitaria. In tal caso, la pena è maggiore e va da due a sei anni.
Elemento soggettivo
Per quanto riguarda l’elemento soggettivo è richiesto il solo dolo generico. Per esso si intende la volontà cosciente di realizzare e sottoporre all’Autorità Giudiziaria un documento falso. Infatti a nulla rileva che l’intento sia quello di trarre in inganno il Giudice o l’Autorità Giudiziaria, essendo invece sufficiente la semplice falsità degli atti.
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