Una delle questioni più spinose all’interno di un condominio è la ripartizione delle spese postali. Per spese postali si intendono i costi che l’amministratore sostiene per l’invio delle comunicazioni ai singoli condòmini. I bollettini di pagamento della rata condominiale e l’invio di sollecito del pagamento, sono due delle comunicazioni che l’amministratore effettua a mezzo posta.
Molti condòmini sono abituati a pagare con addebito diretto sul conto corrente personale. Per evitare dimenticanze alcuni utilizzano il sistema del RID bancario e altri pagano tramite bonifico, quindi non utilizzano i bollettini postali. Qualcuno potrebbero lamentarsi dell’addebito delle spese postali relative all’invio dei bollettini postali. È giusto che l’amministratore addebiti a tutto il condominio le spese postali sostenute per comunicazione solo ad alcuni condòmini?
Questi condomini proprietari dovranno pagare le spese postali seguendo un criterio di ripartizione ribadito dalla Cassazione ma con una eccezione
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La questione è spinosa e per capire bene facciamo due esempi. Supponiamo che in un condominio ci sia una sola persona che paga con bollettini postali. Quindi l’amministratore invia solo a lui la busta con i bollettini per il pagamento. Chi deve pagare le spese postali di quell’invio, il singolo condòmino o l’intera comunità condominiale? Facciamo un altro esempio ancora più chiaro. Supponiamo che nello stesso condominio il solito condomino sia in ritardo con i pagamenti delle rate. L’amministratore dovrà necessariamente inviare i solleciti di pagamento al moroso. Quelle spese, anche se minime, spettano al singolo o a tutto il condominio?
Per rispondere al quesito occorre rifarsi all’articolo 1123 del codice civile. Secondo questo articolo le spese relative alla corrispondenza tra un condòmino e l’amministratore vanno ripartite su tutti i condòmini. L’amministratore ripartirà questa spesa in base ai millesimi di proprietà. Questo principio è stato ribadito dalla sentenza della Cassazione n. 24696/2008 e da quella del Tribunale di Milano n. 7103/2015.
Quindi tutte le spese relative alla corrispondenza tra amministratore condominiale e condòmini devono essere ripartite sull’intero condominio in base ai millesimi. Ovviamente anche le spese relative ai solleciti di pagamento per morosità.
Quindi anche se non ricevono la posta, questi condomini proprietari dovranno pagare le spese di comunicazione. Tuttavia l’assemblea potrebbe deliberare un criterio diverso di ripartizione delle spese. Per esempio potrebbe decidere di caricare i costi postali relativamente ai solleciti di pagamento, solamente su chi è moroso. Solo la totalità dei condòmini può prendere questa decisione e all’unanimità. Ovvero tutti i condòmini devo votare a favore della variazione della ripartizione delle spese, perché si modifica una norma contenuta nel codice civile. La delibera sarebbe nulla se fosse votata senza l’unanimità e quindi la sua eventuale applicazione non avrebbe valore legale.
Il Superbonus
L’Italia è ricca di condominii e le case hanno molta importanza per le famiglie. L’85% di queste è proprietaria di un immobile residenziale. La casa è considerato un bene rifugio in cui mettere i risparmi di una vita. Si spiegano così i numerosi Bonus pensati per la casa nel 2022 e il successo del Superbonus al 110%. Ma prima che venisse introdotto questo aiuto economico era già in vigore il Bonus per le ristrutturazioni. Molti condominii hanno sfruttato questo contributo delle Stato, in particolare il Superbonus al 110%. Anche in questo caso, per approvare i lavori per il Superbonus, occorre una maggioranza qualificata dell’assemblea.
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