Per molti genitori o nonni è prassi comune donare immobili o denaro a figli o nipoti per sistemare tutte le situazioni prima della loro dipartita. La donazione infatti è uno degli atti più utilizzati grazie al regime fiscale agevolato che tiene conto del grado di parentela di donante e beneficiario. Tuttavia non sono poche le situazioni che possono venirsi a creare dopo la morte del donante che danno vita a notevoli contenziosi giudiziari.
Infatti anche se costa poco la donazione dal notaio per figli e parenti si dovranno valutare un po’ di cose per non rischiare tutto. Come l’azione di riduzione che può essere chiesta dagli altri eredi a seguito della quale il giudice potrebbe dichiarare l’inefficacia totale o parziale dell’atto. Molto spesso accade che i genitori o altri parenti stretti oltre a donare un bene immobile, molto spesso donano somme di denaro. Ad esempio per aiutarli ad acquistare un’auto, una casa, un corso di studi, un viaggio o qualsiasi altro bene di diversa natura. La donazione di denaro è la forma più diffusa e spesso appare come una donazione di modico valore. In tal caso la legge non richiede la forma dell’atto pubblico redatta da un notaio, ma si potrà donare il denaro liberamente stando però attenti al limite del contante.
Questi bonifici anche tra padre e figlio verranno tutti restituiti e i soldi saranno divisi con gli altri eredi
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Tuttavia, chi può stabilire se una donazione è modica o meno? Appare chiaro che per una persona ultramilionaria 50.000 euro potrebbero considerarsi una cifra modica, mentre per una persona con un reddito normale è il contrario. Il codice civile all’art. 783 stabilisce che la modicità deve valutarsi in base alle condizioni economiche del donante. Pertanto se si effettua una donazione di una ingente somma sarà necessario stare attenti e scegliere la forma dell’atto pubblico, per non rischiare eventuali azioni.
Infatti non solo le donazioni di immobili si prestano ad eventuali azioni da parte degli eredi ma questi bonifici anche tra padre e figlio verranno tutti restituiti. Infatti se la donazione della somma non è di valore modesto è opportuno ricorrere alla forma pubblica. Solo così non si rischierà un’azione di nullità. In questo caso gli altri eredi che ritengano di aver ricevuto un pregiudizio potranno chiedere la nullità dell’atto in qualsiasi momento. Anzi tale azione potrà essere esperita da chiunque vi abbia interesse. In particolare anche nel caso in cui la donazione non dovesse ledere la legittima, gli eredi potranno farla dichiarare nulla e farla rientrare nell’asse ereditario.
Infine tale azione non ha alcun termine di prescrizione. Chi ha ricevuto in tal modo un’ingente somma di denaro rischia di dover restituire tutto anche se rientrava nella disponibile del de cuius. Ovvero nella parte di patrimonio di cui il defunto poteva liberamente disporre. Pertanto è bene pensarci prima e prediligere sempre la forma dell’atto pubblico, anche sotto il profilo fiscale.
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