La preoccupazione di qualsiasi investitore o cittadino che stia per ricevere, o lasciare in eredità, il proprio patrimonio è poter preservare il valore più alto possibile. Tanto più se il rischio è quello di trovarsi a versare imposte di successione in denaro su cespiti ereditari che si trovano in forma non immediatamente monetizzabile.
L’incubo è quello di trovarsi un parallelo aumento dei costi di gestione e di una riduzione di liquidità a disposizione. In certi casi, quindi, il reale dubbio potrebbe essere non come gestire i beni ereditati, ma se valga la pena accettare l’eredità, magari con beneficio d’inventario. Per evitare il problema, la legge Italiana prevede che alcuni beni siano trasmissibili senza alcuna implicazione fiscale. Anche per grandi entità, dove cioè cadrebbe la scure più dura dell’imposizione fiscale. Oppure per soggetti esterni al nucleo familiare, per i quali addirittura opera un’imposta dell’8%. Invece questi beni sono esenti da qualsiasi imposta di successione, rappresentando un metodo molto sensato di trasferimento della ricchezza.
Nel caso di terzi rispetto ai successori legittimi, il beneficio è ancora più evidente
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Lo strumento forse più noto è il cosiddetto Trattamento di Fine Rapporto, anche se l’ambito applicativo è a dire il vero piuttosto residuale, se disposto in forma volontaria. Capita infatti spesso che questo sia tramesso, suo malgrado, dal de cuius, il quale nel frattempo evidentemente è deceduto.
Ma il legislatore italiano ha deciso di mantenere un margine di tolleranza assoluta sulla trasmissibilità di Titoli di Stato e sui buoni del tesoro. Non solo: come è noto, visto il principio di leale concorrenza propugnato dall’Unione Europea, non sarebbe accettabile un trattamento preferenziale per un servizio finanziario di un solo Stato membro. Ciò significa che qualsiasi investimento in titoli di Stato o buoni del tesoro di altri Paesi europei è sottoposto alla stessa logica.
In sintesi, dunque, possiamo legalmente trasmettere o ricevere anche da terzi non congiunti queste particolari forme di investimento redditizio, anche valutando prima dell’acquisto il differente rendimento. Questi strumenti non concorrono neppure indirettamente a formare il cosiddetto attivo ereditario, motivo il quale risulta essere persino superfluo iscriverli nella apposita dichiarazione. Ma la lista non è terminata.
Questi beni sono esenti da qualsiasi imposta di successione
Infatti, soggiacciono allo stesso regime di esenzione, per quanto appaia più scontato, anche le polizze assicurative sulla vita, che i veicoli registrati regolarmente al pubblico registro. Dall’altro lato, quando stipuliamo una polizza assicurativa, e ci viene presentato come un notevole vantaggio l’assenza del pagamento dell’imposta di successione, ricordiamo alla controparte che nel caso di assi ereditari inferiori al milione di euro e trasmessi per linea diretta, l’imposta corrisponde comunque a 0. Infine, nel caso di aziende o di parti di essa, l’esenzione vige anche per figli e coniuge che proseguano l’attività d’impresa (Testo Unico 346/90). Infine, vi rientrano anche i crediti verso lo Stato, e quelli rivendicati.
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