Questi beni non rientrano nella successione e non sempre spettano agli eredi legittimi, così non devono comparire nella dichiarazione

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Come molti sapranno, alla morte di una persona si apre una vicenda successoria destinata a regolare l’attribuzione del patrimonio. Non sempre la scelta è totalmente libera, visto che una quota del patrimonio sarà destinata per legge ai parenti più stretti. Se poi il de cuius decide di destinare alcuni beni ad altri soggetti, questi li riceveranno solo entro delimitate proporzioni soggette ad una tassazione crescente.

Tra gli atti necessari per la ricezione dell’eredità, oltre all’accettazione da parte dei discendenti, è obbligatorio presentare la dichiarazione di successione. Peraltro, se questo documento non viene inviato, la multa a certe condizioni diventerebbe salatissima.

Pochi però sanno che alcuni beni rappresentano delle eccezioni. E non c’è necessità di dichiararne la successione. Non sono destinati agli eredi se non in presenza di una specifica previsione di legge e potrebbero non rientrare tra i patrimoni tassabili. Così vediamo di cosa si tratta, visto che questi beni non rientrano nella successione e non seguono le regole altrimenti valide per le altre forme di ricchezza.

Beni molto eterogenei

Il punto di partenza è costituito dall’articolo 2 del TUS (num.346/1990). Tra le misure più note ad essere esclusa c’è il TFR (trattamento di fine rapporto). Questo beneficio viene riconosciuto al prestatore di lavoro subordinato, ed è una forma di retribuzione differita nel tempo. Se il defunto non ha figli, coniugi o parenti affini, può liberamente sceglierne la destinazione. La somma è esclusa dalla dichiarazione di successione. Se però esistono parenti, la somma sarà destinata automaticamente a loro.

Rientrano nella stessa previsione le altre tipologie di indennità stipulate dal defunto, proprio come le assicurazioni sulla vita. In questo caso la scelta del destinatario è libera e può essere rivolta a terzi o addirittura a società ed enti non profit. L’unico limite sarà la possibile azione in giudizio nei confronti del beneficiario terzo qualora il premio leda la quota legittima degli eredi più stretti.

Questi beni non rientrano nella successione e non sempre spettano agli eredi legittimi, così non devono comparire nella dichiarazione

I beni appartenenti al de cuius, ma che si trovano all’estero, non rientrano nella giurisdizione italiana. Non è necessario presentarli nella dichiarazione e di conseguenza non dovremo versare nulla in merito (per lo meno per la legge italiana).

I titoli del debito pubblico (BOT e CCT) italiano o emessi da altri stati membri dell’Unione Europea sono sottoposti allo stesso principio. Inoltre, possono essere destinati anche a soggetti terzi esterni al nucleo familiare senza essere sottoposti a tassazione.

Infine, non dimentichiamo una categoria particolare: i crediti del defunto nei confronti dello Stato (o di altri Enti pubblici) fino all’avvenuto riconoscimento giurisdizionale. Allo stesso modo il de cuius potrebbe aver vantato crediti nei confronti di terzi ed essere in attesa di un riconoscimento giudiziale definitivo. Anche in questo caso, la dichiarazione è subordinata al riconoscimento dell’amministrazione.

Non dimentichiamo poi che le automobili iscritte al registro pubblico sono escluse dall’asse ereditario.  Entro i 6 mesi dall’accettazione, però, il nuovo proprietario dovrà formalizzare la propria posizione concludendo il passaggio di proprietà e versando le spese dei relativi oneri burocratici.

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Gli eredi non pagano l’imposta di successione su questi beni che sono esenti per legge e che in pochi conoscono

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